Paghe e contributi
08 Agosto 2025
Entro il 30.06.2025 i datori di lavoro avrebbero dovuto concedere ai lavoratori l’effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati nel 2023 e non ancora goduti. In caso di mancato godimento, si deve anticipare la contribuzione sulla retribuzione corrispondente alle stesse ferie residue.
La scadenza dell’obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi devono essere individuati, in via prioritaria, entro il termine fissato dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva, ovvero entro il termine differito da regolamenti aziendali o da pattuizioni individuali, nel rispetto comunque dei limiti fissati dalla Convenzione OIL n. 132/1970 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, termine che può essere prolungato, per un periodo limitato, con il consenso del lavoratore). In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, l’obbligazione contributiva scatta comunque trascorsi i diciotto mesi dalla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
Sulle ferie maturate entro l’anno 2023 e non ancora fruite dai lavoratori entro il 30.06.2025, i datori di lavoro saranno quindi tenuti al calcolo e al versamento dei relativi contributi.
Per effetto della delibera Inps n. 5/1993 l’indennità sostitutiva delle ferie rientra tra gli elementi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, per i quali è consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato. Di conseguenza, i datori di lavoro dovranno sommare alla retribuzione imponibile, al più tardi, di luglio 2025 l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute e versare i relativi contributi, al più tardi, nel mese di agosto.