Amministrazione e bilancio

24 Maggio 2025

Versamento regolarizzazione del magazzino operato nell’anno 2024

Chi ha usufruito del differimento della “rottamazione del magazzino” (art. 7 D.L. 113/2024) può contabilizzarla nel 2024, spiegando in nota integrativa l’errore e le correzioni a stato patrimoniale e conto economico.

Per coloro che hanno beneficiato del differimento del versamento della cd. “rottamazione del magazzino” (art. 7, D.L. 9.08.2024, n. 113) la contabilizzazione dell’operazione può essere operata nell’esercizio 2024. In questo caso, gli amministratori avranno l’onere di illustrare, nell’ambito della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2024, gli elementi descrittivi dell’errore commesso, nonché l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico.

Ambito normativo – La L. 30.11.2023, n. 213, con l’art. 1 cc. 78-85, ha previsto la possibilità, per gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023.

Oltre a specifiche disposizioni di carattere fiscale contenute negli artt. 1-6, l’art. 7 D.L. 9.08.2024, n. 113 ha disposto la proroga di alcuni adempimenti, tra cui lo slittamento al 30.09.2024 del termine per aderire alla rottamazione del magazzino. In particolare, entro tale data andava effettuato il versamento della prima delle 2 rate dovute (in luogo della precedente scadenza coincidente con quella di versamento delle imposte a saldo per il periodo d’imposta precedente), mentre la seconda rata restava confermata al 30.11.2024 (termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi).

Sempre al 30.09.2024 veniva traslato il termine anche per la seconda rata se, in applicazione del primo differimento, il termine di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per il versamento della seconda.

Contabilizzazione – Nel decreto veniva precisato che, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30.09.2023 scadeva entro la data del 29.09.2024, l’adeguamento delle esistenze iniziali poteva essere effettuato entro il 30.09.2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo, vale a dire, nell’esercizio chiuso al 31.12.2024.

A tal proposito, si osserva come la disciplina di riferimento non contenga disposizioni specifiche in relazione alla contabilizzazione dell’operazione, né, a quanto consta, sono stati emanati chiarimenti dall’OIC, per cui è necessario rifarsi ai principi generali. Pertanto, come avanzato dalla stampa specializzata, l’operazione di adeguamento del valore delle esistenze iniziali può essere inquadrata come “correzione di errore contabile” e, quindi, rifarsi ai principi dettati dal documento OIC 29. La rilevazione contabile varia a seconda della natura “rilevante” o “non rilevante” dell’errore, laddove per errore rilevante si intende un errore che “può individualmente o, insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio”.

Illustrazione in nota integrativa – Le informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono dettagliate all’art. 2435-bis c.c., mentre per le microimprese il riferimento contenutistico risiede nell’art. 2435-ter c.c.

La richiesta di dati dovrà essere più dettagliata qualora la società avesse beneficiato delle previsioni offerte dalla L. 213/2023 e della proroga dei versamenti dell’imposta sostitutiva (e dell’Iva in caso di adeguamento in riduzione) contenuta nella L. 113/2024.

L’amministratore dovrà quindi rendere un’adeguata informativa nella nota integrativa che esporrà, ai fini comparativi, i dati corretti. In estrema sintesi il documento, nella sezione riservata al “Magazzino” dovrà contenere:

– la descrizione dell’errore commesso;

– l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico;

– i riferimenti alle disposizioni di proroga dei versamenti previsti dalla L. 113/2024, con evidenza delle rappresentazioni contabili operate.

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