Accertamento, riscossione e contenzioso

11 Aprile 2025

Versamento tardivo senza ravvedimento? Il rischio è la sanzione piena

Molti contribuenti versano l’imposta dovuta in ritardo, ma senza ravvedersi. Una prassi diffusa che espone al rischio di pesanti sanzioni, anche in caso di versamento integrale.

Nel caso in cui il contribuente provveda al versamento integrale del tributo omesso o insufficiente oltre la scadenza ordinaria, senza il contestuale pagamento di sanzioni e interessi, è possibile perfezionare il ravvedimento operoso secondo quanto stabilito dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997, purché si versino successivamente anche le somme accessorie.

Ai fini dell’istituto, è fondamentale distinguere tra il calcolo della sanzione e quello degli interessi moratori, in quanto questi si basano su periodi di riferimento differenti:
gli interessi si calcolano dal giorno successivo alla scadenza del versamento originario sino alla data in cui l’imposta è stata effettivamente pagata. Il tasso applicabile è quello legale, aggiornato annualmente con decreto ministeriale: 0,8% (dal 1.01.2019 al 31.12.2019) – 0,05% (dal 1.01.2020 al 31.12.2020) – 0,01% (dal 1.01.2021 al 31.12.2021) – 1,25% (dal 1.01.2022 al 31.12.2022) – 5% (dal 1.01.2023 al 31.12.2023) – 2,5% (dal 1.01.2024 al 31.12.2024) – 2% (dal 1.01.2025) e la formula è: Imposta da versare X tasso legale d’interesse X giorni di ritardo/36500;
la sanzione, invece, è determinata in base al tempo trascorso tra la scadenza e il momento in cui si perfeziona il ravvedimento, cioè quando avviene il versamento della sanzione stessa, anche se successivo al pagamento del tributo.

La misura base della sanzione applicabile varia in funzione del momento in cui la violazione è stata commessa, come previsto dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997:
per le violazioni commesse prima del 1.09.2024, 30% dell’imposta dovuta, per omesso versamento o ritardo oltre i 90 giorni; 15% dell’imposta, se il versamento avviene entro 90 giorni; 1% per giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro 15 giorni;
per le violazioni commesse dal 1.09.2024, 25% dell’imposta, per omesso versamento o ritardo oltre i 90 giorni; 12,5% dell’imposta, se il versamento avviene entro 90 giorni; 0,83% per giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro 15 giorni.

Le sanzioni sono ulteriormente riducibili secondo le frazioni previste dal ravvedimento operoso, ad esempio: 1/10 della sanzione base, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni o 1/9, se tra i 30 e i 90 giorni.

Un esempio chiarisce l’applicazione combinata di interessi e sanzione: un versamento eseguito il 2.12.2024 a fronte di una scadenza al 30.06.2024, si accompagna a interessi calcolati per l’intero intervallo (dal 1.07 al 2.12), mentre la sanzione sarà calcolata in misura ridotta secondo il momento in cui si effettua il pagamento della stessa. Se la sanzione e gli interessi sono stati pagati il 31.03.2025, la sanzione sarà pari al 30% ravveduto a 1/8 perché si riferisce a violazione oltre i 90 giorni e commessa ante 1.09.2024.

Si ricorda, infine, che il ravvedimento si considera perfezionato solo con il versamento congiunto di imposta, sanzione ridotta e interessi legali maturati. Il riferimento interpretativo di prassi resta la circolare n. 180/E/1998, che ribadisce il principio, secondo cui la riduzione sanzionatoria si determina in base al momento in cui il ravvedimento è completato, anche se il pagamento del tributo sia avvenuto precedentemente.

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