Diritto privato, commerciale e amministrativo

23 Settembre 2025

Videosorveglianza in condominio, le possibilità dell’amministratore

In caso di danneggiamento alle parti comuni l’amministratore è legittimato a visionare le immagini delle telecamere per scoprire l’autore: oggi vi è più chiarezza grazie a una serie di interventi normativi, giurisprudenziali e del Garante.

Il punto di partenza è l’art. 1122-ter c.c.: l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio è legittima se approvata con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, c. 2 c.c.). In molti condomìni, le assemblee hanno già deliberato l’installazione di telecamere e la nomina dei soggetti autorizzati alla visione delle registrazioni.

In caso di danneggiamento alle parti comuni l’amministratore, in base all’art. 1130 c.c., ha il dovere di compiere atti conservativi e tutelare l’integrità del bene comune. E se l’impianto di videosorveglianza è correttamente installato, nulla osta a che si acceda alle immagini per identificare il responsabile, nel rispetto delle finalità previste dalla delibera condominiale. Lo ha chiarito anche la Cassazione, con la sentenza n. 71/2013, riconoscendo che, se vi sono stati precedenti danneggiamenti, la videosorveglianza può essere considerata misura necessaria e urgente.

La medesima sentenza ha affermato che “l’installazione di un impianto di videosorveglianza mediante telecamera a circuito chiuso nelle aree condominiali comuni può costituire una spesa urgente e necessaria quando sia diretta a prevenire ulteriori atti di danneggiamento già verificatisi e regolarmente denunciati”. La Corte, nel richiamare l’art. 1134 c.c., ha riconosciuto la legittimità dell’iniziativa assunta anche senza preventiva delibera assembleare, qualora l’urgenza imponga una tutela immediata dell’integrità dei beni comuni.

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