Amministrazione del personale

08 Febbraio 2024

Visita medica al rientro dalla malattia: non è sempre obbligatoria

Con interpello n. 1/2024 il Ministero del Lavoro torna sul tema della sorveglianza sanitaria, confermando l’obbligo di visita medica al rientro da periodi di malattia di almeno 60 giorni solo per mansioni soggette a visita del medico competente.

È sempre obbligatorio sottoporre il lavoratore a visita medica dopo un evento di malattia (o infortunio) che si prolunga per oltre 60 giorni? La risposta è negativa: il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con risposta ad interpello proposto dall’Università degli Studi di Milano, specifica come questo adempimento si collochi all’interno delle attività previste dalla sorveglianza sanitaria e non rivesta, pertanto, carattere generale.

Partendo da un’analisi sulle definizioni fornite dal D.Lgs. 81/2008, il Ministero del Lavoro ricorda che l’art. 2 D.Lgs. 81/2008 definisce sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

All’art. 18 D.Lgs. 81/2008, invece, si precisa che è obbligo del datore di lavoro “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28” e, in funzione di ciò, “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”.

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Da ultimo, l’art. 41 D.Lgs. 81/2008 prevede che “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente [..] la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

In un passaggio successivo il Ministero richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 7566/2020, con cui, in ordine alla visita medica di cui al citato art. 41, c. 2, lett. e-ter), ha chiarito che: “La norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica”.

A fronte dell’analisi di normativa e giurisprudenza sul tema, il Ministero ha ribadito che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica di cui all’art. 41, c. 2, lett. e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

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