IVA
09 Settembre 2025
Le attività di visita di una miniera e di un parco speleologico sono considerate attività esenti Iva per il loro carattere culturale. Tale requisito non è stato riconosciuto per la traversata sul ponte tibetano che pertanto è assoggettata a Iva.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 3.09.2025, n. 229, fornisce chiarimenti circa l’applicazione dell’esenzione Iva alle attività organizzate da un ente per la valorizzazione culturale di un Comune; in particolare si tratta di:
– una visita guidata alla miniera, importante sito storico-industriale che ha avuto un ruolo significativo nell’economia e nella cultura della regione, come esperienza educativa e culturale, finalizzata a far conoscere un aspetto rilevante della storia locale,
– una visita al parco speleologico che permette di conoscere i processi geologici e speleologici che hanno modellato il paesaggio sotterraneo, nonché le origini e la storia delle miniere, i minerali presenti e le tecniche di estrazione,
– una traversata sul ponte tibetano.
L’istante chiede se sia applicabile l’esenzione Iva dell’art. 10, c. 1, n. 22 D.P.R. 633/1972 dato il carattere culturale delle attività poste in essere e se i corrispettivi risultino assoggettati alla disciplina dettata per le attività spettacolistiche (art. 74-quater D.P.R. 633/1972) ossia certificazione mediante rilascio di titoli d’accesso messi a disposizione dell’Anagrafe Tributaria mediante comunicazione alla SIAE (art. 10 D.M. 13.07.2000).