Diritto del lavoro e legislazione sociale

19 Febbraio 2024

Visita preventiva e assenza per malattia

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello in materia di salute e sicurezza n. 1/2024, ha chiarito quando sottoporre a visita medica il dipendente assente per più di 60 giorni per malattia.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 6.02.2024 il primo interpello con il quale interviene rispetto all’obbligo, previsto dal D.Lgs. 81/2008, di sottoporre a visita medica dopo essere stati assenti per più di 60 giorni per malattia nel caso in cui il soggetto non è esposto ad alcun rischio.

L’art. 41, c. 2, lett. e-ter) D.Lgs. 81/2008 prevede, con riferimento alla sorveglianza sanitaria: “la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

Con riferimento a questa prescrizione l’Università degli Studi di Milano, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di videoterminali), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia”.

La commissione del Ministero del Lavoro ricorda che la sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria è esercitata dal medico competente e il datore di lavoro ha l’obbligo di nominarlo nei casi previsti dal presente dal D.Lgs. 81/2008 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.

L’art. 18 prescrive che il datore di lavoro ha l’obbligo, nell’affidare i compiti ai lavoratori, di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, di “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e, infine, “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro”.

L’art. 41 prevede che la sorveglianza sanitaria comprende anche l’obbligo di effettuare una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

La Commissione conclude affermando che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica in caso di assenza per malattia per più di 60 giorni, allo scopo di confermare l’idoneità alla mansione cui sono adibiti.

La commissione è confortata nelle sue conclusioni da vari pronunciamenti giurisprudenziali e, in particolare, viene richiamata la sentenza la Corte di Cassazione, Sez. Lav., 27.03.2020, n. 7566 nella quale viene affermato il principio che l’art. 41, c. 2, lett. e-ter) va letto nel senso che la visita medica, precedente alla “ripresa del lavoro”, deve essere riferita alla concreta assegnazione del lavoratore alle medesime mansioni già svolte in precedenza, dopo l’assenza per malattia di più di 60 giorni, essendo soltanto queste le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

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