Diritto privato, commerciale e amministrativo

29 Aprile 2025

Vizi dell’asta telematica

Qualora un vizio riguardi una singola fase del processo esecutivo il Giudice deve disporre la rinnovazione dell’atto viziato.

L’art. 2929 c.c. prevede che eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (ed aggiunge che gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto, hanno percepito in virtù dell’esecuzione).

Sotto il profilo della ratio ispirativa della norma, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell’aggiudicatario e del creditore. Il principio sotteso a questa scelta è quello della “tutela del terzo di buona fede e della tutela dell’affidamento incolpevole, che si somma e converge in questo caso con la miglior tutela della garanzia patrimoniale del creditore e con la tutela della certezza dei rapporti giuridici” (Cassazione, sent. n. 18312/2014). Parimenti, l’aggiudicatario è tutelato anche in caso di estinzione del pignoramento che avvenga successivamente all’aggiudicazione in virtù dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c.

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