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25 Giugno 2025

Welfare digitale: via libera alla carta di debito come voucher

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 20.06.2025, n. 5, ha riconosciuto che anche le carte di debito nominative possono rientrare tra i fringe benefit esenti ex art. 51, c. 3-bis del Tuir, se rispettano precisi requisiti normativi.

Con la consulenza giuridica 20.06.2025, n. 5 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in modo significativo sul trattamento fiscale dei fringe benefit erogati mediante strumenti elettronici, confermando che anche una carta di debito nominativa, se strutturata in modo conforme alla normativa di riferimento, può essere considerata un documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51, c. 3-bis del Tuir.

La vicenda analizzata trae origine da un piano di welfare aziendale affidato a un provider esterno che, tramite piattaforma digitale, consentiva l’assegnazione ai dipendenti di un budget figurativo spendibile attraverso una carta di debito esclusivamente presso esercenti convenzionati e operanti in settori previamente individuati dall’azienda. 

In questo contesto, richiamando il combinato disposto del Tuir (art. 51, cc. 3-3-bis del Tuir) e del D.M. 25.03.2016, l’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la possibilità di qualificare queste carte come voucher cumulativi, previo rispetto dei vincoli sostanziali previsti dal legislatore ovvero, la non monetizzabilità del credito caricato, la non cedibilità a terzi, l’impossibilità di utilizzo promiscuo con altre risorse economiche e la riconducibilità esclusiva a beni e servizi determinati (anche se selezionabili dal dipendente tra una gamma predefinita tramite piattaforma elettronica).

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