Diritto del lavoro e legislazione sociale
12 Maggio 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 5/2025, torna ad affrontare il tema del welfare aziendale e, nello specifico, della possibilità di erogare beni e servizi ai dipendenti mediante una carta di debito digitale.
La società istante intende concedere, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, una serie di beni e servizi ai propri dipendenti, servendosi di una piattaforma digitale gestita da un provider. All’interno della piattaforma, ciascun dipendente troverebbe la propria carta di debito nominativa, utilizzabile solo per fruire di beni e servizi, presso un elenco di esercenti autorizzati e nel limite del budget di spesa prestabilito. Tale importo non risulterebbe in alcun modo convertibile e/o monetizzabile, neanche parzialmente, né sarebbe possibile far utilizzare la carta ad altri soggetti non autorizzati.
Secondo l’istante, tale carta di debito rientra nella fattispecie dei documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 51, c. 3-bis del Tuir e possono essere assimilati, ai sensi dell’art. 6, c. 2 D.M. Lavoro-Economia 25.03.2016, ad un voucher cumulativo. Accogliendo tale interpretazione, i sostituti d’imposta che scelgano di utilizzare questa tipologia di carta, non dovranno operare la ritenuta a titolo di acconto sul valore dei bene e dei servizi di cui all’art. 51, c. 3, ultimo periodo, del Tuir assegnati gratuitamente ai propri dipendenti mediante l’utilizzo della carta di debito in oggetto.