IVA

30 Giugno 2022

Acquisto studio professionale e detraibilità dell'Iva dell'immobile

Una recente ordinanza della Cassazione Civile ha sancito che l’acquisto dello studio professionale, sia pure accatastato come immobile ad uso abitativo, comporta la detraibilità dell’Iva, in quanto si tratta di bene ad uso strumentale.

È questione di Karma: malgrado l’angoscia in attesa di sospirate proroghe di adempimenti fiscali imminenti, pensando positivo arrivano gradite sorprese e una boccata di ossigeno in termini di crediti verso l’Erario che spettano al contribuente. La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza 28.04.2022, n. 13259, ha sancito infatti un principio che riconosce legittima la detrazione dell’Iva sull’acquisto di un immobile accatastato abitativo (civile abitazione), destinato a studio professionale dell’avvocato.

Il caso riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’Iva pagata dal contribuente, esercente la professione forense, per l’acquisto di un immobile classificato catastalmente come civile abitazione. Si sosteneva che l’Iva fosse stata indebitamente detratta, in violazione dell’art. 19-bis, c. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972. La Commissione tributaria regionale della Toscana, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la decisione del Tribunale, affermando che: “l’immobile acquistato in comproprietà dal contribuente, ancorché di fatto utilizzato come ufficio (studio legale)…..era però iscritto in catasto con categoria A/2 (civile abitazione), sicché l’Iva era indetraibile per espressa previsione della citata disposizione”. Il professionista non si è arreso, presentando ricorso alla Cassazione con un unico motivo, in cui affermava la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis, c. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.

L’avvocato sosteneva la tesi secondo cui il dato formale dell’accatastamento in categoria A/2 (civile abitazione) dell’immobile acquistato, non preclude la detraibilità dell’Iva sull’acquisto, qualora tale immobile sia adibito esclusivamente a studio professionale, poiché bene strumentale per tale attività. Invero, la vicenda aveva avuto un identico esito in una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Ue riguardante un avvocato tedesco, che ne aveva riconosciuto la detraibilità nel 2012. Del resto, la Suprema Corte si era già espressa con il medesimo orientamento: “ai fini della detrazione nelle operazioni relative ai fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività” (Cass. Civile, ord. n. 33396/2020; sentt. n. 26748/2016, n. 6883/2016 e n. 8628/2015).

Una breve riflessione, è questione di un attimo: prima che sfugga, occorre annotare nello scadenzario di presentare la dichiarazione integrativa Iva a favore relativa all’annualità in cui è stato acquistato l’immobile adibito ad uso studio professionale, accatastato come civile abitazione, ferma restando la verifica della sussistenza del diritto alla detrazione Iva.

A puro titolo di memoria, si ricorda che, con l’entrata in vigore del D.L. 193/2016, le dichiarazioni Iva a favore del contribuente possono essere integrate con gli stessi termini della presentazione della dichiarazione Iva a sfavore; pertanto, l’invio delle dichiarazioni per la correzione di errori od omissioni oltre la scadenza segue i termini previsti per l’accertamento e potrà avvenire entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

La condizione per presentare la dichiarazione Iva integrativa sta nell’avere validamente presentato la dichiarazione originaria, comprese le dichiarazioni tardive, ossia quelle trasmesse entro i 90 giorni successivi alla scadenza originaria.

A corredo, si ricorda la risoluzione 24.12.2020, n. 83/E dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui soltanto la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. Una lista del quadro B) relativo ai fabbricati dei clienti di studio, fresco di caricamento, essendo di pochi giorni fa la scadenza dell’Imu – prima rata per l’anno 2022 – consentirà di fare una rapida selezione dei soggetti per i quali occorre presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore, creando così liquidità a breve termine.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits