Società e contratti
17 Maggio 2025
Il Correttivo-ter al Codice della crisi d’impresa interviene anche sulla definizione degli adeguati assetti societari per l’emersione precoce della crisi.
Il tema degli adeguati assetti è sempre estremamente attuale e i suoi contorni si stanno sviluppando anche grazie all’intervento della giurisprudenza di merito intervenuta sul punto.
Ai sensi dell’art. 3 del Codice della crisi “1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al c. 1 e gli assetti di cui al c. 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di crisi;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, c. 2 del Codice della crisi”.