IVA

16 Maggio 2024

Affidamento meno ampio per i tributi nazionali rispetto agli unionali

Il legislatore con l’introduzione del c. 2-bis nell’art. 10 Statuto del Contribuente non ha optato per una soluzione unitaria del principio dell’affidamento per i tributi nazionali e per quelli unionali, avendo previsto la non debenza del tributo solo per i tributi armonizzati.

Con il disegno di riforma fiscale si è previsto tra i criteri e i principi direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del Contribuente di cui alla L. 212/2000, quale legge generale tributaria, quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente ed il principio di certezza del diritto”.

In ordine alla tutela dell’affidamento va preliminarmente sottolineato come per la Corte Costituzionale (sentenza n. 108/2019) essa costituisca “una condizione essenziale della vita associativa ed una ricaduta e declinazione soggettiva della certezza del diritto, la quale a sua volta integra un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, connaturato tanto all’ordinamento nazionale, quanto al sistema giuridico sovranazionale” (si vedano anche le sentenze della Corte Costituzionale nn. 267 e 154/2017).

A livello comunitario in ordine al principio del legittimo affidamento il leading case, è costituito dalla sentenza 14.12.2006, nei procedimenti riuniti da C-181/04 e C-183/04, Elmeka vs. Ypourgos Oikonomikon, nell’ambito delle quali alla Corte di Giustizia era stato chiesto di esprimersi in ordine al principio della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nel caso di un contribuente che, in conformità alle indicazioni dell’Autorità competente, non aveva applicato l’Iva a favore del contribuente (par. 27) ritenendo che “il principio dell’affidamento non consente di esigere il pagamento a posteriori dell’iva che il soggetto passivo non ha ripercosso sulla sua controparte contrattuale durante gli esercizi controversi e non ha versato all’Amministrazione tributaria, allorché il comportamento di quest’ultima nel corso di vari anni ha fatto sorgere nel soggetto passivo il legittimo convincimento di non essere tenuto a ripercuotere l’imposta”.

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