Coop

25 Maggio 2022

L'importanza dell'informativa nei bilanci delle cooperative

Gli amministratori che si accingono a redigere il bilancio si devono misurare ogni anno con una serie di obblighi riguardanti l’informativa da fornire nella relativa documentazione specificamente prescritta per questa tipologia di soggetti.

In aggiunta a quelle previste per la generalità delle società di capitali, infatti, le società cooperative sono tenute a fornire apposite informazioni disposte dal Codice civile, derivanti soprattutto dalle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario. Giova, quindi, passare brevemente in rassegna le principali previsioni specifiche in materia di redazione del bilancio delle cooperative.

Un prima fondamentale informativa riguarda la documentazione degli scambi mutualistici intercorsi con i soci come definiti dall’art. 2512 c.c.; infatti, l’art. 2513 c.c. prevede espressamente che gli amministratori documentino nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente, per ciascuna tipologia di scambio mutualistico, il superamento del 50% dei rapporti con i soci, al fine di confermare la sussistenza della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Si ricorda che gli scambi devono essere commisurati in base ai ricavi delle vendite di beni e alle prestazioni di servizi per le coop. di consumo, in base al costo del lavoro per le coop. di lavoro e in base ai costi per acquisti di beni e servizi per le coop. di conferimento. Per quanto riguarda le cooperative sociali, pur non essendo richiesta la documentazione della prevalenza, si ritiene comunque opportuno indicare, oltre al rispetto delle prescrizioni della L. 381/1991, anche i rapporti economici intercorsi con i soci. Si rammenta, altresì, che per le coop. agricole la condizione di prevalenza può essere documentata anche con riferimento alle quantità di prodotti conferiti.

In tale contesto, è opportuno anche indicare l’esistenza nello statuto sociale delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c. e gli estremi dell’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo delle coop. a mutualità prevalente.

Le informazioni sulla prevalenza degli scambi mutualistici devono essere esposte anche dai sindaci nella propria relazione al bilancio.

Un’altra imprescindibile informativa prescritta dall’art. 2545 c.c. riguarda la specifica indicazione nelle proprie relazioni da parte degli amministratori e dei sindaci dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Si ricorda che analoga previsione è contemplata anche dall’art. 2, L. 59/1991. Spetta, quindi, all’organo amministrativo l’obbligo di descrivere concretamente l’attività svolta dalla società, in conformità con il suo carattere cooperativo, ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale, dimostrando il rispetto delle prescrizioni dello statuto e il vantaggio mutualistico offerto ai soci. In tale ambito sarà, anche, opportuno indicare l’esistenza e il rispetto degli eventuali regolamenti interni di cui all’art. 2521, c. 5, c.c. che disciplinano il funzionamento del rapporto societario.

L’art. 2528 c.c. prevede, poi, che gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrino le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci. È necessario, quindi, indicare la movimentazione della compagine sociale, precisando, oltre alle ammissioni, anche le domande rigettate, le esclusioni e i recessi, con le relative motivazioni, anche di carattere generale.

Naturalmente, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, tutte le informazioni da inserire nella relazione sulla gestione saranno fornite in nota integrativa.

Una ulteriore importante disposizione riguardante il bilancio è rappresentata dell’art. 2545-sexies c.c. che, con riferimento alla determinazione dei ristorni, prescrive che le cooperative debbano distinguere le diverse gestioni mutualistiche, evidenziando le attività svolte con i soci. Infatti, è opportuno tenere presente che le voci del conto economico precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, come consentito dall’art. 2423-ter c.c., distinguendo, quindi, all’interno delle voci A 1), B 6), B 7) e B 9) del conto economico, i valori dell’attività svolta con i soci. Si ritiene che questa informativa possa essere assolta anche mediante l’indicazione di tali valori nella nota integrativa, sovrapponendosi tale obbligo con quello riguardante l’informativa sulla prevalenza di cui all’art. 2513 c.c.

Infine, con riferimento al bilancio delle micro imprese, si ricorda che il Mise, sposando una interpretazione normativa testuale, ha precisato l’inapplicabilità di questo schema alle cooperative, per l’impossibilità di fornire una completa informativa. Tuttavia, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, pur suggerendo un comportamento prudente, lo ha ritenuto, al contrario, utilizzabile, purché le specifiche informazioni richieste per le cooperative siano riportate in calce ai prospetti di bilancio.

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