Coop

10 Novembre 2023

Prevalenza mutualistica alla luce dei nuovi principi OIC

Il calcolo della prevalenza mutualistica relativo al bilancio delle società cooperative con esercizio che abbia inizio a partire dal 1.01.2023 sarà influenzato dalla scelta del metodo di contabilizzazione dei ristorni secondo le indicazioni fornite dal nuovo emendamento al principio OIC 28.

Il 9.06.2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in via definitiva il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”, che raccoglie al suo interno l’integrazione a 3 principi contabili esistenti (9, 12 e 28) su tematiche specifiche per le società cooperative. L’entrata in vigore degli emendamenti è stata prevista a decorrere dai bilanci che abbiano inizio a partire dal 1.01.2023 e, quindi, per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, dai bilanci che chiuderanno al 31.12.2023.

L’intervento più importante è sicuramente quello che ha riguardato l’integrazione al principio contabile 28 (Patrimonio netto) in tema di trattamento contabile dei ristorni. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa.
In estrema sintesi, l’OIC ha voluto indicare quali sono le condizioni in base alle quali i ristorni devono essere contabilizzati come componenti di conto economico (integrazione del costo o rettifica del ricavo) ovvero come destinazione di parte dell’utile di esercizio.
Più precisamente, in assenza di un’obbligazione statutaria o regolamentare a erogare il ristorno ai soci, questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile. Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono condizioni al verificarsi delle quali sorge in capo alla cooperativa un’obbligazione a corrispondere il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.

Considerato che il calcolo della percentuale di attività mutualistica ai sensi dell’art. 2513 c.c. si poggia sulle voci di conto economico (A1, B6, B7 o B9 in funzione delle diverse tipologie di cooperative e di scambio mutualistico), i ristorni influenzeranno il risultato, in aumento o in diminuzione, solo nell’ipotesi in cui gli stessi ristorni saranno imputati a conto economico, mentre saranno irrilevanti, ai fini della prevalenza, se verranno rilevati come distribuzione dell’utile.
In particolare, si produrranno effetti di aumento della percentuale di mutualità nelle cooperative i cui rapporti mutualistici sono misurati sui costi (esempio, cooperative di lavoro e cooperative di conferimento di beni e servizi), in quanto i ristorni si sommano alla voce di costo riferita allo scambio mutualistico con i soci, ed effetti di decremento nelle cooperative i cui rapporti mutualistici sono misurati sui ricavi (esempio cooperative di consumo e di utenza), in quanto i ristorni vengono sottratti alla voce di ricavo riferita allo scambio mutualistico con i soci.

L’attenzione a questo impatto sul calcolo della mutualità assume particolare importanza se consideriamo che la maggior parte delle cooperative che erogano ristorni ai soci passerà, con ogni probabilità, con il prossimo bilancio dalla contabilizzazione a conto economico (modalità di gran lunga più diffusa prima dell’emanazione dell’emendamento) a quella come destinazione dell’utile. Ciò in quanto tale ultima modalità di contabilizzazione, come visto sopra, offre una maggiore flessibilità nell’ambito della delibera di determinazione dei ristorni ai soci, non essendo presente un’obbligazione statutaria o regolamentare alla relativa corresponsione.
In alcuni casi, specialmente quando ci si avvicina a percentuali di mutualità prossime al 50%, il cambio di criterio di contabilizzazione può portare la cooperativa addirittura a non conseguire la mutualità prevalente e quindi non va sottovalutato.

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