Coop

08 Ottobre 2019

Coop non aderenti, al 28.10 il versamento del 3% degli utili

Fondi mutualistici: l'adempimento solo con F24 (Sezione Erario codice tributo 3012 per il “tributo” e 3014 per l'eventuale sanzione) e possibilità di utilizzare in compensazione qualsiasi altro credito.

Le società cooperative devono corrispondere una quota degli utili netti annuali pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, obbligo istituito con l’art. 11 L. 31.01.1992, n. 59 poi trasfuso, dal 2004, con la riforma del diritto societario nell’art. 2545-quater C.C.

Tale adempimento è richiesto con modalità differenziate in ordine sia al termine, sia alla destinazione che dipendono dalla circostanza che la cooperativa sia associata, o meno, a una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Infatti, mentre le cooperative aderenti alle associazioni assolvono all’obbligo mediante versamento allo specifico fondo costituito da ciascuna associazione, quelle non aderenti ad alcuna associazione ovvero che abbiano aderito ad associazione che non ha costituito il fondo eseguono il versamento direttamente allo Stato.

L’adesione, quindi, ha l’effetto di condizionare le modalità di versamento che sono specifiche per ciascun fondo delle associazioni (c/c postale o bancario) per le aderenti; mentre deve essere utilizzato il modello F24 (Sezione Erario codice tributo 3012 per il “tributo” e 3014 per l’eventuale sanzione) per le non aderenti con possibilità, solo per quest’ultime, di utilizzare in compensazione qualsiasi altro credito.

L’adesione condiziona anche il termine di versamento che è previsto:

– per le non aderenti, entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale (termine al 27.10 per il 2019 differito al giorno successivo in quanto il 27 cade in domenica);

entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio per le aderenti.

In caso di variazioni intervenute in corso d’anno nell’adesione ad associazione o revoca dell’adesione o cambio di associazione, il versamento deve essere effettuato pro rata temporis rapportato a giorni.

Unici per tutte le cooperative sono invece l’importo minimo del versamento (euro 10,33), la modalità di calcolo e il regime sanzionatorio per il ritardato, insufficiente e omesso versamento, nonché l’esenzione da Ires (nel limite del 3%).

Nel merito del regime sanzionatorio rammentiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 27.02.2013, n. 34462, ha precisato che l’omissione del versamento, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura (es. contributi pubblici) e non esclude l’adozione di provvedimenti dell’Autorità di vigilanza ex art. 12 D.Lgs. 220/2002 quali la gestione commissariale, lo scioglimento coattivo e la liquidazione coatta amministrativa.

L’importo da versare viene normalmente identificato nel 3% dell’utile netto di esercizio (voce 23 del conto economico) da intendersi come l’intero utile d’esercizio con le quote da destinare alle riserve, comprese quelle obbligatorie ex art. 2545-quater C.C. tenendo però conto anche:

– in aumento, di eventuali somme destinate alle riserve indivisibili prima della determinazione dell’utile (pratica non condivisibile);

– in diminuzione, della quota di utile destinato al ripianamento delle perdite di esercizi precedenti;

– in diminuzione, della quota parte di utile destinato ai ristorni ai soci.

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