Società e contratti

21 Aprile 2022

Annullabilità delle assemblee di società di capitali

Secondo la Cassazione, la deliberazione in seconda convocazione, senza il verbale di mancato raggiungimento del quorum, non può considerarsi inesistente, se sussistono gli elementi riconducibili al modello legale delle deliberazioni.

Adempimento essenziale, per regolari partecipazioni assembleari, è la convocazione dell’assemblea. Normalmente, tale formalità è rimessa alla discrezione dell’organo amministrativo; tuttavia, in alcuni casi, è possibile riscontrare un vero e proprio obbligo legale di convocazione dell’organo assembleare, da parte degli amministratori. Altresì, in alcune ipotesi particolari, l’obbligo di convocare l’assemblea spetta al collegio sindacale.

Gli avvisi, i c.d. “ordine del giorno”, devono contenere il giorno fissato per le partecipazioni assembleari, nonché l’ora, il luogo fissato e l’elenco delle materie da trattare. La stessa competenza delle partecipazioni assembleari è fissata, rigorosamente, nell’ordine del giorno; ciò significa che non potrà deliberare su argomenti non previsti; in via eccezionale, indipendentemente dal contenuto dell’ordine del giorno, l’assemblea può sempre deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, in sede di discussione del bilancio, la c.d. “integrazione legale dell’o.d.g.”.

L’annullabilità delle delibere assembleari è una norma di carattere generale; secondo quanto disposto dall’art. 2377, c. 1 c.c., nelle S.p.a. l’annullabilità scaturisce da “deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto”. Tale norma codicistica, al c. 5, introduce 3 ipotesi di limitazione all’impugnabilità della delibera, che trovano applicazione nei casi di “irregolarità minori”. Tali vizi si riferiscono alla partecipazione all’assemblea di soggetti non legittimati, all’errato conteggio dei voti, o a una loro eventuale irregolarità, oltre al caso di incompletezza o inesattezza del verbale. In tutte e 3 le ipotesi citate, vengono fatte delle eccezioni.

Esattamente come per la nullità, anche per la disciplina dell’invalidità nelle s.r.l. si deve rimandare all’art. 2479-ter c.c., dove è trattata genericamente “l’invalidità delle decisioni dei soci”. Anche in questo caso, vista la maggiore autonomia statutaria per le S.r.l, non vengono espressamente qualificati i vizi; sarà, dunque, l’interprete a identificare la fattispecie dell’annullabilità o, eventualmente, l’ipotesi di nullità. Resta, comunque, all’ultimo comma dell’art. 2479-ter c.c., il richiamo alla più dettagliata disciplina prevista per le S.p.a., che troverà, quindi, applicazione nei casi previsti.

Di particolare interesse, è la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 5326/2021, che racchiude la trattazione di più aspetti, inerenti all’assemblea di seconda convocazione e, nello specifico, la mancata distribuzione degli utili ai soci. In particolare, è stato chiarito che la deliberazione assembleare societaria, in seconda convocazione, che non sia preceduta dalla verbalizzazione, del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, per la sua costituzione in prima convocazione, non può essere considerata “inesistente”, qualora possieda tutti gli elementi per essere riconducibile al modello legale delle deliberazioni assembleari, ponendo solo problemi di validità, legati all’accertamento della maggioranza necessaria per assumere la deliberazione.

È inoltre stato chiarito che il diritto del socio a percepire gli utili presuppone e necessita di una preventiva delibera assembleare che ne disponga la distribuzione. Il socio ha un’aspettativa, ma non vanta un diritto di credito esigibile, fino a quando l’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, o comunque, anche in un momento successivo, non decida in merito alla distribuzione, oppure con l’accantonamento o il reimpiego degli utili, nell’interesse della stessa società. Trattasi di una sentenza che potrebbe essere utile, a breve termine, essendo questo il periodo in cui si stanno approvando i bilanci dell’esercizio 2021.

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