Diritto del lavoro e legislazione sociale

23 Settembre 2025

Appalti e somministrazione: la Cassazione fissa i confini

L’ordinanza 16.06.2025, n. 16153 della Sezione Lavoro conferma i parametri per distinguere l’appalto lecito dalla somministrazione vietata, valorizzando l’autonomia organizzativa dell’appaltatore come discrimine fondamentale.

La vicenda processuale ha coinvolto un autista delle consegne che aveva rivendicato il riconoscimento di un rapporto diretto con la committente principale, sostenendo l’esistenza di interposizione illecita lungo la filiera. La Corte d’Appello di Firenze aveva ricostruito una catena di rapporti che vedeva una cooperativa quale datore effettivo nel periodo novembre 2007-novembre 2010, con successivi appalti qualificati come mera fornitura di manodopera. La condanna aveva raggiunto 40.030 euro oltre accessori.

La Cassazione, pronunciandosi il 16.06.2025 su ricorso del lavoratore, ha confermato l’impianto d’appello ribadendo che l’appaltatore può operare anche senza mezzi materiali propri, purché organizzi il processo produttivo con manodopera dipendente ed eserciti un potere direttivo effettivo. La somministrazione vietata si configura invece quando l’appaltatore si limita a mettere a disposizione prestazioni lavorative attraverso gestioni meramente amministrative, senza produrre un risultato autonomo.

Strumenti di controllo e autonomia gestionale – La decisione chiarisce che rimangono compatibili con l’appalto lecito la delimitazione delle zone di consegna da parte del committente, l’uso di dotazioni tecnologiche come cellulari e palmari per l’efficienza operativa, oltre ai sistemi di attestazione delle consegne effettuate. Questi strumenti di controllo servono a garantire qualità e continuità del servizio senza trasformare l’appalto in somministrazione vietata.

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