Diritto del lavoro e legislazione sociale

07 Febbraio 2022

Autoliquidazione Inail con invio entro il 28.02.2022

Adempimento obbligatorio con il quale il datore di lavoro comunica all’Inail le retribuzioni 2021, utili al calcolo della regolazione 2021 e della rata 2022, oltre che occasione di verifica della corretta classificazione delle lavorazioni.

L’Inail, come previsto dall’art. 28 del T.U., ha reso disponibili online entro il 31.12.2021 le basi di calcolo utili per procedere al calcolo del saldo del premio riferito all’anno 2021 (regolazione 2021) e all’acconto del premio riferito all’anno 2022 (rata 2022). In particolare, con riferimento alla polizza dipendenti, le basi di calcolo contengono:

  • il tasso applicato per il calcolo della regolazione 2021, che tiene conto della riduzione per miglioramento delle misure in materia di sicurezza sul lavoro;
  • il tasso applicato per il calcolo della rata 2022 pari al tasso comunicato dall’Inail tramite il modello 20sm o al tasso medio quando la PAT è attiva da meno di 2 anni, salvo eventuali riduzioni per miglioramento delle misure in materia di sicurezza;
  • eventuali retribuzioni presunte che sono state comunicate all’Inail e che devono essere considerate ai fini del calcolo della rata 2022.

In data 29.12.2021 l’Inail ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2021/2022. Fermo restando la scadenza del 28.02.2022 per la presentazione dell’autoliquidazione, tramite il servizio telematico “Alpi online” o “Invio Telematico Dichiarazione Salari”, il premio deve essere versato entro il termine del 16.02.2022.

Il pagamento deve essere effettuato tramite mod. F24 indicando come numero di riferimento “902022”; nel caso di saldo a credito è possibile compensare l’importo con le medesime modalità.

Il premio può essere pagato anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25%, dandone comunicazione in fase di presentazione della dichiarazione. L’Inail, in data 11.01.2022, ha indicato, sulla base del tasso medio di interesse dei Titoli di Stato, i coefficienti da moltiplicare per gli importi delle rate:

  • 1^ rata 16.02: 0%;
  • 2^ rata 16.05: 0,00024384%;
  • 3^ rata 16.08 (differita al 20.08): 0,00049589%;
  • 4^ rata 16.11: 0,00074795%.

Nel caso in cui i datori di lavoro presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021, devono inviare all’Inail la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte, tramite il servizio telematico “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022. L’importo comunicato costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per l’anno 2022, in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2021.

Nell’ambito della determinazione delle retribuzioni utili per il calcolo dell’autoliquidazione occorre tenere presente:

  • assunzione per sostituzione di lavoratori in maternità in aziende con meno di 20 dipendenti: riduzione del premio pari al 50%;
  • assunzione lavoratori di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi (L. 92/2012, art. 4, c. 8-11): riduzione del premio pari al 50% per massimo 12 o 18 mesi a seconda della tipologia di assunzione;
  • assunzione di donne svantaggiate 2021/2022 (L. 178/2020, art. 1, c. 16-19): nonostante sia prevista un’agevolazione contributiva Inps pari al 100%, non è prevista alcuna riduzione Inail;
  • part-time: minimale stabilito dall’Inail (48,95 €/giorno);
  • dirigenti: retribuzione convenzionali stabilite annualmente dall’Inail (32.405,10 €/anno);
  • lavoratori parasubordinati: minimale (17.448,90 €/anno) e massimale (32.405,10 €/anno) stabiliti annualmente dall’Inail.

Nel caso di aziende cessate entro il 31.12.2021, l’autoliquidazione deve essere presentata attraverso il servizio telematico dedicato “Autoliquidazione Ditte Cessate”.

La predisposizione dell’autoliquidazione è l’occasione per accertare che i datori di lavoro abbiano attive le voci di tariffa più adeguate al rischio legato all’attività svolta.

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