Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Settembre 2025
La Cassazione qualifica il benefit alloggio durante l’assegnazione all’estero come voce retributiva continuativa, fissa e periodica senza giustificativi di spesa, con effetti diretti su Tfr e conteggi di fine rapporto.
Un lavoratore con lunga carriera dirigenziale ha trascorso molti anni in distacchi esteri tra Europa e Asia. Alla cessazione del rapporto ha richiesto il riconoscimento delle incidenze sul Tfr del trattamento estero e dei benefit ricevuti, oltre a poste correlate alla retribuzione variabile e all’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo di gruppo.
Il Tribunale ha accolto parte delle domande dopo CTU contabile, mentre la Corte d’Appello ha ampliato il perimetro delle spettanze con nuova istruttoria, condannando la società su indennità supplementare e su più voci utili ai fini Tfr. Su ricorso aziendale, la Corte di Cassazione conferma integralmente la sentenza di secondo grado con l’ordinanza 9.09.2025, n. 24849, chiudendo il contenzioso e ponendo criteri chiari per la qualificazione dei benefici riconosciuti in expatriation package.
Condizione sospensiva e cooperazione leale – Il caso verte sull’art. 25 del contratto collettivo di Gruppo: secondo i giudici, l’indennità extra al lavoratore doveva scattare quando fosse stato firmato l’accordo sindacale previsto dall’art. 411 del Codice di procedura civile.