Amministrazione e bilancio

05 Aprile 2024

Bilanci: dall’OIC le modifiche agli standard contabili

Con la versione definitiva degli emendamenti apportati ai principi contabili nazionali, la Fondazione OIC ha fatto proprie le modifiche agli standard e il testo aggiornato del documento interpretativo n. 11. 

I principali cambiamenti sono intervenuti sui principi:

  • OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli “sconti” sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari;
  • OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina per gli obblighi di smantellamento e ripristino;
  • OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita.

In primo luogo, è stata segnalata un’incoerenza tra l’OIC 34 “Ricavi” e altri principi contabili in materia di contabilizzazione degli “sconti”. Infatti, mentre l’OIC 34 disciplina la contabilizzazione degli sconti in senso generale, prevedendo che siano contabilizzati in riduzione dei ricavi, altri principi contabili (OIC 12, OIC 15 e OIC 19) distinguono tra sconti di natura commerciale (da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi) e sconti di natura finanziaria (da contabilizzarsi come onere finanziario).

In particolare, l’OIC 15, con il termine “sconto” si riferisce agli effetti economici conseguenti a variazioni nei flussi finanziari attesi di un credito già iscritto in bilancio (come, ad esempio, l’incasso anticipato rispetto alle scadenze contrattuali). Questi assumono, ai sensi dell’OIC 15, natura finanziaria e sono contabilizzati come oneri o proventi finanziari.

Così, al fine di evitare il rischio di errate interpretazioni è stato osservato che il termine “sconto” deve essere utilizzato solo nel principio contabile di rilevazione dei ricavi e non anche in altri principi che trattano di variazioni di flussi di cassa. Pertanto, sono stati “riformulati” i paragrafi 54 e 57 dell’OIC 15. La parola “sconto” è utilizzata anche nei principi contabili OIC 12 e OIC 19 e, quindi, per coerenza, sono stati riformulati i paragrafi 49, 92, 94 e 98 dell’OIC 12 e i paragrafi 66 e 72 dell’OIC 19.

Prevista anche una disciplina ad hoc per la contabilizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino (emendamenti agli OIC 16 e 31). In particolare, è stato previsto un modello contabile unico basato sulla contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e/o ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce. Così, laddove l’obbligazione di smantellamento e/o ripristino del sito insista su un bene che non è iscritto in bilancio, come un’attività in concessione, un bene in affitto o usufrutto, la contropartita del fondo oneri di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito sarà un’attività iscritta tra le altre immobilizzazioni immateriali nel rispetto dei principi generali dell’OIC 24, tenuto conto della recuperabilità.

Invece, nel caso in cui si voglia ripristinare il bene restituendolo al concedente o al proprietario in perfette condizioni di funzionamento si applica, per analogia, quanto previsto dall’esempio “Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d’azienda ricevuti in affitto” del principio contabile OIC 31. In tal caso, gli accantonamenti al fondo devono essere ripartiti sistematicamente lungo la durata della concessione o dell’affitto o dell’usufrutto, per riflettere il progressivo e graduale utilizzo del bene e il conseguente deperimento.

Ulteriori modifiche all’OIC 31 hanno interessato i paragrafi 64 e 68. Il paragrafo 64 è stato emendato per chiarire che sono 2 i criteri da soddisfare per l’iscrizione del fondo oneri per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali. Mentre, il paragrafo 68 è stato emendato al fine di chiarire che la valutazione dell’eventuale onerosità del contratto deve essere effettuata sia al momento dell’assunzione dell’impegno sia in sede di valutazione successiva.

Di particolare impatto anche gli emendamenti all’OIC 25 con cui è stata disciplinata la contabilità della global minimum tax (derivante dall’attuazione, tramite la direttiva 2022/2523/Ue, delle norme OCSE del Pillar Two, recepite dal D.Lgs. 209/2023), ossi la disposizione che introduce un livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala dell’Unione Europea. In particolare, è stato stabilito che le imposte correnti derivanti dalla riforma dell’OCSE sono classificate nella voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” del conto economico, in una voce distinta denominata “Imposte correnti Secondo Pilastro”. Per l’OIC, la società deve illustrare in nota integrativa quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del Secondo Pilastro OCSE insiste sui redditi propri e quanta parte su redditi di altre società appartenenti al gruppo.

Nei bilanci chiusi successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’applicazione del modello OCSE, ma prima della data di efficacia dell’imposizione derivante dall’applicazione di tale normativa, la nota integrativa deve fornire informazioni circa l’inclusione della società nell’ambito di applicazione del modello, nonché una descrizione dello stato di avanzamento del processo di implementazione di tale modello.

Gli emendamenti all’OIC 25 si applicano con effetto immediato, mentre gli emendamenti agli altri principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 2024 o da data successiva.

Aggiornato il documento interpretativo n. 11 – Il documento interpretativo n. 11 analizza, sul piano tecnico-contabile, il regime derogatorio di cui all’art. 45, c. 3-octies e seguenti D.L. 73/2022 convertito, esteso ai bilanci 2023 dal D.M. 14.09.2023, concernente la possibilità, per i soggetti OIC adopter, di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.

In particolare, “considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”, è ancora possibile valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

L’aggiornamento del documento, strettamente connesso alle novità operate con il D.M. 14.09.2023 e il D.L. 131/2023 convertito dalla L. 169/2023, non ha comportato modifiche sostanziali alla disciplina, ma si è limitato ai soli riferimenti temporali. La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

Previsto, poi, uno specifico obbligo di destinazione degli utili a riserva. In particolare, il documento ricorda che le società che si avvalgono della facoltà di non svalutare devono destinare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio 2023) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

Qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

Si ricorda, da ultimo, che nell’ambito della nota integrativa, le società che si avvalgono della suddetta deroga sono tenute a fornire informazioni circa:

  • le modalità con cui si sono avvalse della suddetta deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga;
  • la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

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