Paghe e contributi
20 Giugno 2025
I datori di lavoro che assumono o stabilizzano giovani under 35 possono fruire del Bonus Giovani di cui all’art. 22, c. 1 del decreto Coesione solo con incremento occupazionale netto.
Ennesimo cambio di rotta per gli esoneri contributivi del decreto Coesione. Le imprese che vorranno assumere o stabilizzare giovani under 35 godendo del Bonus giovani di cui all’art. 22, c. 1 dovranno realizzare (e mantenere) un incremento occupazionale netto.
L’aggiornamento dei requisiti, di cui l’Inps dà conto nel messaggio 18.06.2025, n. 1935 su comunicazione del Ministero del Lavoro, si è reso necessario a seguito dell’espressa richiesta della Commissione Europea, formulata in fase di riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.
Il nuovo paletto interessa il Bonus giovani fruibile per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel territorio nazionale, ex art. 22, c. 1 del decreto Coesione. Il Bonus Giovani “rafforzato”, riconosciuto a chi assume o stabilizza lavoratori che prestano effettivo servizio in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in base all’art. 22, c. 3 del decreto Coesione, è già soggetto al requisito dell’incremento occupazionale netto.