Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
04 Agosto 2025
Il disegno di legge di conversione del decreto Economia ridefinisce la nozione di “asili nido pubblici e privati” e semplifica l'iter di richiesta dell'agevolazione.
Buone nuove per il contributo asilo nido, noto ai più come Bonus nido. Il disegno di legge di conversione del decreto Economia (D.L. 30.06.2025, n. 95), approvato in prima lettura dal Senato il 31.07.2025, con una norma di interpretazione autentica (e pertanto retroattiva) ha ridefinito la nozione di “asili nido pubblici e privati” e semplificato l’iter di richiesta dell’agevolazione.
L’art. 6-bis del D.D.L. ora all’esame della Camera, interviene sulla disciplina istitutiva del Bonus nido, riconosciuto alle famiglie con figli di età inferiore a 3 anni.
Al comma 1, l’art. 6-bis dispone che l’art. 1, c. 355 L. 11.12.2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2, c. 3, lett. a), b) e c), nn. 1 e 3 D.Lgs. 13.04.2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. Pertanto, con effetto retroattivo, si dispone che dà diritto al Bonus nido la frequenza dei seguenti servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati, autorizzati all’esercizio dell’attività:
– nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. Tali strutture presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell’infanzia;
– sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da 0 (zero) a 6 anni di età, con specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata;
– servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo e che si distinguono in: spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da 12 a 36 mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di 5 ore giornaliere; servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da 3 a 36 mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.
Diversamente, il Bonus nido non spetta per le rette di frequenza dei “centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile” (art. 2, c. 3, lett. c), n. 2 D.Lgs. 13.04.2017, n. 65).
Al comma 2 si prevede poi che, dal 1.01.2026, la domanda di Bonus nido, presentata ed accolta, non va rinnovata per gli anni successivi, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare. Il genitore che fa richiesta di bonus nel 2026 non è pertanto tenuto a rinnovare la domanda negli anni successivi. Dovrà tuttavia continuare a prenotare le mensilità per ciascun anno solare.
Una semplificazione, parziale sì, ma non da poco!