Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
13 Settembre 2025
Dal 2025, i destinatari del contributo devono effettuare almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, pena la decadenza dal beneficio.
Dopo un lungo e tormentato iter burocratico, diviene pienamente operativo e fruibile il contributo per sostenere le spese di sessioni di psicoterapia, cd. bonus psicologo. Pur lasciando complessivamente inalterato l’assetto normativo generale, il D.M. Salute-Economia 10.07.2025, nel definire le modalità di presentazione della domanda, l’entità del contributo e i requisiti, ha introdotto significative novità su cui l’Inps, con la circolare 11.09.2025, n. 124, facendo seguito al messaggio n. 2460/2025, conferma che le domande possono essere presentate dal 15.09.2025 al 14.11.2025 e fornisce le necessarie istruzioni.
Il bonus psicologo è riconosciuto a chi è in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, risiede in Italia ed è in possesso di ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.
Il contributo spetta una sola volta per ciascuna annualità, nella misura massima di 50 euro per seduta e nell’importo massimo pari a:
– 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;
– 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
– 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.
Le domande vanno trasmesse esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”. Il richiedente può presentare domanda direttamente, mediante il portale web INPS previa autenticazione con SPID, CIE, CNS, eIDAS, o rivolgendosi al Contact Center Multicanale.