Amministrazione e bilancio
22 Agosto 2025
La Cassazione conferma l’illegittimità del recesso in presenza di trasferimenti e demansionamenti contrari a buona fede e privi di giustificazione organizzativa.
Con l’ordinanza 30.07.2025, n. 21965 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un’azienda tessile che aveva licenziato una dipendente per assenza ingiustificata. La lavoratrice era stata trasferita nel 2021 in una sede diversa, su decisione legata a una valutazione personale del datore. Dopo una prima vittoria in giudizio, era tornata nella sede originaria, ma con mansioni inferiori, stipendio ridotto e senza pieno reinserimento nel ruolo. I giudici hanno valutato l’intera condotta dell’azienda come gravemente inadempiente, applicando l’art. 1460 c.c. La reazione della lavoratrice è stata quindi considerata giustificata e il licenziamento dichiarato illegittimo.
Rigetto dei motivi di ricorso in Cassazione – Nel ricorso, l’azienda ha provato a giustificare il demansionamento con una modifica dell’organizzazione interna, facendo riferimento all’art. 2103 c.c. La Cassazione ha ritenuto questa giustificazione infondata, perché non supportata da elementi concreti e già superata in una precedente fase del processo. Ha poi contestato l’uso dell’art. 1460 c.c., sostenendo che il rifiuto della prestazione da parte della lavoratrice fosse ingiustificato. I giudici hanno invece confermato che le condotte aziendali accertate giustificavano pienamente quella reazione. Infine, la frase del datore secondo cui “non la voleva più vedere” è stata considerata irrilevante ai fini decisionali, perché ciò che conta è la lesione concreta del rapporto di lavoro, non eventuali commenti personali.