Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Marzo 2025
L’ordinanza 18.03.2025, n. 7250 ha chiarito che i collaboratori coordinati e continuativi non hanno diritto alla DIS-COLL in assenza di contribuzione effettiva.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato un principio già noto ma ora reso ancora più chiaro: i lavoratori parasubordinati, compresi i collaboratori a progetto e i coordinati e continuativi, non possono beneficiare dell’indennità DIS-COLL se non risultano versati i contributi previdenziali previsti dalla normativa. L’assenza di accredito esclude ogni forma di sostegno. La decisione è giunta dopo il ricorso dell’Inps contro una sentenza favorevole a un collaboratore, al quale era stata riconosciuta l’indennità pur in assenza di versamenti per almeno 60 giorni.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ribaltato la pronuncia della Corte d’Appello di Milano, sottolineando l’inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni a questa tipologia di lavoratori. Un orientamento già espresso con l’ordinanza n. 30474/2024, che ora si consolida definitivamente.