Accertamento, riscossione e contenzioso

29 Marzo 2024

Cause di non punibilità dei reati tributari

In attesa di verificare l’impatto complessivo della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, di seguito si analizzano gli aspetti più rilevanti in tema di non punibilità dei reati tributari.

L’art. 1, c. 1, lett. f) dello schema di decreto legislativo di riforma reca alcune integrazioni all’art. 13 D.Lgs. 74/2000, al fine di estendere il perimetro di applicazione delle cause di non punibilità di alcuni delitti tributari. L’art. 13 D.Lgs. 74/2000, nel testo vigente, prevede, al c. 1, la non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), omesso versamento di Iva (art. 10-ter) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, c. 1) qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sia stato integralmente estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il c. 2 prevede la non punibilità dei delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sia stato integralmente estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, purché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il c. 3 prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13-bis, il giudice conceda per il pagamento del debito residuo un termine di 3 mesi, prorogabile una sola volta per un periodo di pari durata. Durante il decorso del termine è sospesa la prescrizione.

Per effetto delle modifiche recate dalla disposizione in commento, sono stati introdotti i cc. 3-bis e 3-ter, nonché una conseguente modifica di coordinamento al c. 3 del citato art. 13, conseguentemente modificando la rubrica dell’articolo (sostituita dalla seguente: “Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario”).

In particolare, il nuovo c. 3-bis prevede un’ulteriore causa di non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di Iva (art. 10-ter) qualora il fatto dipenda da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva. Si prevede che ai fini del riconoscimento di tale causa di non punibilità il giudice tenga conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta:

  • all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi;
  • al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche;
  • alla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Il nuovo c. 3-ter, invece, reca una disposizione comune ai delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di Iva di cui ai citati artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000, volta a prevedere, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., specifici indici che devono essere, singolarmente o congiuntamente, valutati dal giudice in modo prevalente. Tali indici sono i seguenti:

  • entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità [lett. a) del nuovo c. 1-ter];
  • il pagamento integrale del debito secondo il piano di rateizzazione concordato (qualora non costituisca autonoma causa di non punibilità ai sensi del c. 1 dell’art. 13) [lett. b) del nuovo c. 1-ter]);
  • l’entità del debito residuo, qualora il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione [lett. c) del nuovo c. 1-ter];
  • lo stato di crisi del debitore, come definito dall’art. 2, c. 1, lett. a) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza [lett. d) del nuovo c. 1-ter].

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 131-bis, c. 1 c.p., nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

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