Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

07 Maggio 2024

I centri estivi dopo la riforma dello sport

Al termine delle scuole molti enti propongono a soci e tesserati la possibilità di frequentare un “centro estivo”, ma vi sono numerosi punti che devono essere considerati per poterli gestire in maniera fiscalmente corretta.

La gestione fiscalmente corretta dei c.d. centri estivi ha sempre richiesto particolare attenzione al fine di poter considerarne i proventi un ricavo non commerciale per le associazioni. Limitatamente a queste attività svolte presso ASD e SSD, tralasciando in questa trattazione i centri estivi organizzati dagli ETS, occorre fare il punto sinteticamente su alcuni primi aspetti gestionali, quali ad esempio:

  • quando il ricavo è commerciale e quando istituzionale;
  • come organizzare pranzi e merende;
  • sconti e riduzioni dei contributi versati;
  • come retribuire i collaboratori e quando si possono utilizzare i nuovi contratti sportivi.

I ricavi derivanti dall’organizzazione di queste attività sono, come di consueto, non commerciali se rispettano le finalità istituzionalmente previste e si rivolgono ai soci dell’ente o ai tesserati delle Federazioni o Enti di promozione sportiva a cui il sodalizio è affiliato. In merito alle finalità è necessario anche individuare le discipline sportive: in particolare se nello statuto è previsto che l’ente svolge attività sportive legate, ad esempio, a pallacanestro e pallavolo, il centro estivo dovrà focalizzarsi su queste due discipline e non altre non riconosciute per l’ente sportivo in oggetto. Per tale motivo anche ora, in occasione dell’adeguamento dello statuto alla Riforma, è utile prevedere quali siano le discipline sportive utili da inserire nel nuovo statuto sociale.

Sul tema dei proventi ve ne sono alcuni che sono sempre di natura commerciale, anche se l’attività è rivolta a soci e tesserati, ossia la somministrazione alimenti e bevande, così come previsto dall’art. 148, c. 4 Tuir e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/E/2018. Quindi eventuali pranzi e merende dovranno seguire il corretto trattamento fiscale e non essere considerati ricavi istituzionali.

Per quanto concerne invece sconti e riduzioni sui corrispettivi versati, ad esempio per chi iscrive più di un figlio o chi partecipa a più settimane consecutive, anche su questo argomento vi sono delle limitazioni, tenuto conto che si tratta di un ente non commerciale il cui fine è realizzare un’attività mutualistica suddividendo tra i partecipanti i costi per la sua realizzazione. Non è possibile effettuare alcuno sconto, riduzione o abbuono sui corrispettivi versati dai soci e tesserati per la frequenza, pratica considerata tipicamente commerciale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, anche una recente sentenza ha stabilito che applicare una scontistica “prova chiaramente la gestione dell’attività associativa secondo una logica imprenditoriale con lo scopo di offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile” (Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria Sent. n. 1506/2023).

Il tema della retribuzione dei collaboratori è altrettanto delicato, in quanto non si deve dare per scontato di poter stipulare contratti sportivi. Ricordiamo prima di tutto che per poter sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere sportivo come disciplinato dal D.Lgs. 36/2021 è necessario che il soggetto sia titolare di un tesseramento per analoga mansione: quindi un atleta non potrà essere anche un istruttore se l’ente di affiliazione non avrà concesso il relativo tesserino abilitante, inoltre è necessario che le discipline per le quali ha ricevuto l’abilitazione siano quelle effettivamente svolte durante il centro estivo.

Considerato che molti di questi campus sono “multi sport” potrebbe essere necessario avere tanti istruttori quante sono le discipline sportive proposte se gli istruttori non hanno, come è normale, abilitazioni per discipline anche molti diverse tra loro. È necessario inoltre rammentare che i contratti sportivi, in base alle previsioni normative, non possono avere una durata superiore alle 24 ore settimanali, mentre le giornate dei campus spesso sono organizzate su almeno 40 ore settimanali.

Si possono applicare altre forme contrattuali ovviamente, autonome o subordinate, ma è necessario effettuare delle valutazioni caso per caso in base alle concrete necessità del sodalizio sportivo con i propri consulenti.

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