Imposte dirette

22 Ottobre 2020

Rivalutazione, nuova possibilità per i contribuenti

La partita che riguarda partecipazioni e terreni edificabili è ancora in gioco: nuova scadenza 15.11.2020 (conversione in legge del Decreto Rilancio - D.L. 34/2020).

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio e tenuto conto dei tempi stretti dettati dal superlavoro dell’anno 2020, è stata una gradita sorpresa per i professionisti del settore fiscale e del mondo edile, la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni sociali non quotate, dei terreni edificabili e con destinazione agricola. L’art. 137 prevede la possibilità di redigere la perizia giurata di stima e il pagamento in unica soluzione, oppure la prima di 3 rate annuali, entro il 15.11.2020, rispetto alla precedente data del 30.09.2020.

La finestra temporale consente di ponderare con ulteriore attenzione la posizione soggettiva dei clienti di studio, tra cui quelli per i quali viene redatta solamente la dichiarazione annuale dei redditi. Probabilmente, alcuni hanno acquistato quote di società, negli anni addietro, senza mai percepire un utile e senza mai aver informato il professionista di fiducia di tale acquisto; dunque, si potrebbe dedicare qualche ora per un giro di telefonate a questi clienti, prospettando loro la facoltà/possibilità di effettuare la rivalutazione della partecipazione, svolti i dovuti conteggi e valutazione economiche da parte del professionista.

La perizia deve essere giurata, ossia deve contenere sia la dichiarazione in calce di asseverazione, vale a dire l’attestazione del professionista, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 64 c.p.c., sia il giuramento reso di fronte all’autorità giudiziaria (Cancelliere, Giudice di Pace o notaio) “di aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità”. I professionisti abilitati per la redazione della perizia giurata sono individuati dall’art. 5 L. 448/2001 (dottori commercialisti e ragionieri e periti commerciali iscritti all’Ordine Professionale di competenza, nonché i revisori legali). Ricevono l’incarico professionale dalla società (in tal caso il costo risulterà deducibile dal reddito d’impresa, in 5 quote costanti, a partire dall’esercizio in cui è stato sostenuto), oppure da uno o più soci (in questa fattispecie, il costo sarà incrementativo del valore affrancato, quindi del costo fiscale riconosciuto della partecipazione). La perizia giurata dovrà contenere, secondo l’art. 2343 C.C. (Spa) e l’art. 2465 C.C. (Srl): la descrizione dell’oggetto della rivalutazione, l’attendibilità dei dati della situazione patrimoniale della società, la data di riferimento della valutazione, nonché i criteri adottati. Il professionista incaricato avrà cura di soffermarsi sul profilo della società, analizzandone la situazione economico-patrimoniale, giungendo a una stima del valore del complesso aziendale e delle frazioni da rivalutare; infine verrà apposta la formula rituale del giuramento.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E/2011 è stato chiarito che la rivalutazione si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva (intero importo o prima rata) entro la scadenza. Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il termine (15.11.2020), la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore periziato al fine del calcolo dell’eventuale plusvalenza, ma può chiedere il rimborso di quanto versato.

Diverso trattamento è previsto per il pagamento delle rate residue in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva: l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 4.08.2004, n. 35/E ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta la sola iscrizione a ruolo degli importi non versati dell’imposta sostitutiva: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il c.d. “ravvedimento operoso”. In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere eseguito da ciascun comproprietario, in base alla quota posseduta.

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