Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

30 Aprile 2020

Rivalutazione partecipazioni societarie

Uno spunto di riflessione e valutazione da svolgere con il cliente, in prospettiva dei cambiamenti dovuti alla pandemia. Il caso del corrispettivo della cessione della partecipazione inferiore al valore di perizia.

Nella miriade di “appuntamenti” con il Fisco in scadenza a fine giugno 2020, rientra anche la redazione della perizia giurata per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1.01.2020, da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

La perizia deve essere redatta e giurata davanti a un notaio, un Tribunale o un Giudice di pace entro il 30.06.2020, da parte di un professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché dai revisori legali dei conti iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Mef, oltre che dai periti iscritti alle Camere di Commercio. La perizia ha la funzione di fissare il valore rideterminato delle partecipazioni qualificate o non qualificate.

La percentuale dell’imposta sostitutiva è unica per entrambe le tipologie di partecipazioni, pari al 11% del valore rivalutato; il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020, oppure in 3 rate annuali. In caso di pagamento rateizzato, dovrà essere pagato anche l’interesse nella misura del 3% annuo, calcolato a partire dalla data del 1.07.2020, da versare contestualmente all’imposta. Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24, indicando il codice tributo 8055 e sarà compensabile con crediti erariali, quali Irpef, Irap, Iva, ecc.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E/2011 è stato chiarito che la rivalutazione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o della prima rata, entro la scadenza fissata dalla legge. Da tale data il contribuente può avvalersi del valore rivalutato del costo storico o di acquisto della partecipazione. Qualora il valore della relativa cessione sia maggiore del valore della partecipazione rivalutato in perizia giurata (quest’ultimo, incrementato del costo della perizia predisposta, riproporzionato in percentuale in base al costo effettivamente sostenuto dal singolo possessore della partecipazione), si avrà una plusvalenza tassabile nella dichiarazione dei redditi, relativa all’anno d’imposta in cui è avvenuta la cessione medesima. Di contro, il corrispettivo della cessione della partecipazione potrà anche essere inferiore al valore di perizia; secondo l’art. 5, c. 6 L. 448/2001, oltre che secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2013, l’eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale. Il contribuente che aderirà alla rivalutazione delle partecipazioni dovrà compilare il quadro RT nella dichiarazione dei redditi 2021 (anno d’imposta 2020), indicando il valore rideterminato nella perizia.

Nel caso in cui il contribuente abbia già effettuato precedenti rivalutazioni, qualora lo ritenga opportuno, potrà effettuare l’ulteriore rivalutazione in scadenza a giugno 2020; in tal caso dovrà provvedere a versare l’imposta sostitutiva del 11% sul valore rideterminato in perizia. Tale importo potrà essere dedotto da quanto già versato in precedenza, oppure potrà chiedere a rimborso l’imposta sostitutiva già pagata, con la presentazione di apposita istanza, entro 48 mesi dall’avvenuto versamento dell’intera imposta o della prima rata, relativamente all’ultima rivalutazione effettuata. Si evidenzia che l’importo richiesto a rimborso non potrà essere superiore a quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la rivalutazione da effettuare entro giugno 2020.

Tra i “postumi” derivanti da Covid-19, emergeranno inevitabilmente per alcuni clienti di studio, scelte determinate da esigenze di liquidità improrogabili, tali da indurre a cedere la propria quota di partecipazione in una società, per cui potrebbe essere necessaria (e vantaggiosa) la rivalutazione, cui potrebbe seguire una potenziale vicina cessione della medesima quota. A tal proposito, si evidenzia che l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7359/2020 ha sancito che la successiva cessione di una partecipazione rivalutata non costituisce un’operazione elusiva.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits