Amministrazione del personale
05 Luglio 2025
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del dovere di ricollocazione e conferma la validità del recesso quando non vi sono mansioni alternative disponibili.
Con la sentenza 23.06.2025, n. 16769 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente impiegato in un cantiere edile, dichiarando fondato il recesso motivato dalla conclusione delle attività e dall’assenza di ulteriori commesse. Il caso, originato da un ricorso presentato dal lavoratore contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha riguardato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo risalente a dicembre 2018.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione di legittimità deve essere compiuta tenendo conto delle condizioni aziendali esistenti al momento della comunicazione del recesso. La successiva acquisizione di una nuova commessa, se non prevedibile né programmabile, non influisce sulla correttezza della decisione datoriale, neppure in presenza di un’offerta di riassunzione.
Natura oggettiva della cessazione e dovere di verifica – I giudici hanno ritenuto provata la cessazione del cantiere e l’impossibilità di assegnare il dipendente ad altre mansioni compatibili. Il datore di lavoro ha dimostrato l’assenza di cantieri attivi e l’inattività dell’organizzazione in quel preciso frangente, con ciò soddisfacendo l’obbligo di verificare ogni alternativa concreta di ricollocazione.