Società e contratti
12 Luglio 2025
Con la sentenza 26.06.2025, n. 17201 la Cassazione ribadisce che il trasferimento di un ramo d’azienda richiede una struttura autonoma, operativa e preesistente.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 26.06.2025, n. 17201, ha chiarito che una cessione di un ramo d’azienda è valida solo se riguarda un’unità produttiva autonoma, dotata di un’organizzazione stabile. Nel caso esaminato, ha confermato la nullità del trasferimento della Direzione Recupero Crediti da una società capogruppo a un’altra del medesimo gruppo, accogliendo il ricorso presentato dai dipendenti.
Limiti della costruzione giuridica priva di fondamento operativo – Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ritenuto priva di efficacia la cessione, osservando che la struttura trasferita non fosse in grado di sostenere un’attività indipendente sul mercato. L’assenza di strumenti, di un sistema informativo proprio e di autonomia contrattuale aveva determinato una dipendenza strutturale dal soggetto cedente, rendendo evidente che l’entità aziendale non fosse dotata di un’identità autonoma, né sul piano gestionale né su quello produttivo.
La Cassazione ha accolto integralmente le conclusioni della Corte d’Appello, evidenziando come la motivazione della sentenza impugnata fosse coerente, fondata su una ricostruzione logico-giuridica esaustiva, in continuità con precedenti giurisprudenziali. Il trasferimento era stato disposto senza un’organizzazione funzionale coerente e ciò ha reso superflua ogni ulteriore valutazione sulla preesistenza del ramo.