Imposte dirette

08 Luglio 2022

Cessione contratto di leasing e posizione del cessionario

La cessione del contratto di leasing è un’operazione che presenta profili delicati sotto il profilo civilistico e fiscale, non solo in capo al soggetto cedente, ma anche in capo al cessionario.

Secondo la Norma di comportamento Aidc 1.09.2000, n. 141, il corrispettivo pagato dal cessionario per l’acquisizione di un contratto di leasing è finalizzato:

  • in parte, all’acquisizione del diritto di godimento del bene nel residuo periodo di vigenza del contratto;
  • in parte, all’acquisizione dell’opzione di acquisto della proprietà del bene.

Gli ultimi chiarimenti di prassi in merito all’acquirente del contratto di leasing immobiliare risalgono, invece, alla risoluzione n. 212/E/2007, formulata in risposta all’istanza di interpello di un contribuente, coerente con i principi della Norma di comportamento 1.09.2000, n. 141, emanata dall’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti di Milano. In particolare, in tale documento di prassi, è stato confermato che il corrispettivo pagato per l’acquisizione del contratto di leasing deve essere suddiviso in 2 parti, distinte in base alla differente causale:

  • il godimento del bene, costituente un onere pluriennale, immediatamente ripartibile, secondo la durata residua del contratto di leasing;
  • il diritto di acquisto del fabbricato, rappresentante un costo sospeso, da iscrivere nell’attivo patrimoniale (“Acconti su immobilizzazioni materiali”), e fiscalmente ammortizzabile, unitamente al prezzo di riscatto, a partire dal periodo d’imposta di esercizio di tale facoltà contrattuale.

Le predette quote non sono, tuttavia, arbitrariamente definibili, a discrezione del contribuente, ma devono risultare dall’applicazione di una specifica procedura indicata dall’Agenzia delle Entrate:

  • determinare il valore normale del bene, al netto dei residui canoni di locazione e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data dell’operazione, che dovranno essere pagati dal cessionario, costituente una sopravvenienza attiva in capo al cedente, e il pagamento anticipato del prezzo da parte dell’acquirente;
  • il costo sospeso di cui al punto precedente deve essere sommato al valore del bene che sarà iscritto, a seguito del riscatto, tra le immobilizzazioni materiali del cessionario, concorrendo alla formazione della base di calcolo della quota di ammortamento di competenza dell’esercizio;
  • l’eventuale eccedenza del corrispettivo versato al cedente, rispetto al valore normale “netto” del cespite al momento della cessione, costituisce un componente positivo imponibile in capo al cedente, e per il cessionario un costo pluriennale, deducibile in base alla durata residua del contratto, nel limite della quota imputabile all’esercizio, a norma dell’art. 108, c. 3, primo periodo D.P.R. 917/1986.

L’inosservanza di tale iter, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, comporta l’applicazione di una presunzione sul prezzo di acquisto del contratto di leasing sostenuto dal cessionario e il corrispettivo per l’acquisto del contratto:

  • deve essere considerato per intero alla stregua di un costo sospeso da imputare al costo fiscale del bene nell’esercizio del riscatto, da ammortizzare a decorrere da tale esercizio;
  • oppure, nell’eventualità in cui non si esercitasse tale diritto, sarebbe spesabile integralmente nel periodo d’imposta in cui diviene certa l’insorgenza della insussistenza del valore già iscritto nell’attivo patrimoniale.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits