IVA

02 Giugno 2020

Codice N4 per le operazioni esenti Iva ex art. 124 D.L. 34/2019

  • Deve essere utilizzato il codice natura N4, in quanto operazioni esenti da Iva fino al 31.12.2020, per le e-fatture emesse in relazione alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale: queste le indicazioni di Assosoftware, pubblicate il 1.06.2020, in relazione alle modalità di compilazione del tracciato xml relativamente alle cessioni dei beni di cui all’art. 124, c. 1 D.L. Rilancio 34/2020, correlate all’emergenza epidemiologica Covid-19. 
  • Per tali cessioni, inoltre, a fronte del riconoscimento dell’esenzione Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile senza alcun pro-rata, a differenza di quanto previsto invece per le altre operazioni esenti di cui all’art. 10 del Dpr 633/1972. Dal 1.01.2021, inoltre, tali cessioni saranno assoggettate ad aliquota ridotta del 5% e dovranno essere documentate senza utilizzare uno specifico codice natura. L’avvio facoltativo, dal 1.10.2020, delle nuove specifiche tecniche versione 1.6.1. della e-fattura non inciderà su tali indicazioni per tutto il 2020, considerando non solo la loro non obbligatorietà, se non a decorrere dal 1.01.2021, ma anche e soprattutto perché il codice natura N4 non risulta interessato dalla previsione dei sottocodici, richiesti invece per le operazioni non soggette con codice N2, per quelle non imponibili N3 e quelle ad inversione contabile N6.
  • Più nel dettaglio, Assosoftware suggerisce di utilizzare il codice natura N4 e indicare nel riferimento normativo la dicitura “fattura emessa ai sensi dell’art. 124, c. 2 D.L. 34/2020.

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