Amministrazione e bilancio
02 Ottobre 2025
Secondo la Corte di Giustizia Europea è legittima l’aliquota ordinaria su servizi accessori all’alloggio, anche se inclusi in un pacchetto unico.
Il 25.09.2025, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE ha presentato le sue conclusioni nelle cause riunite da C-409/24 a C-411/24, affrontando un tema di grande rilievo per il settore alberghiero europeo: la possibilità per le strutture ricettive di applicare l’aliquota Iva ordinaria a servizi accessori come la prima colazione, anche quando questi sono offerti insieme all’alloggio in un unico pacchetto.
La questione nasce dal rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof tedesco, che ha chiesto se la normativa nazionale possa escludere dall’aliquota ridotta le prestazioni accessorie, pur se dipendenti dall’alloggio.
La Direttiva n. 2006/112/CE (art. 98, par. 1 e 2, e allegato III, categoria 12) consente agli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta alle prestazioni di alloggio in alberghi e simili, ma lascia ampia discrezionalità nel definire quali elementi della prestazione possano beneficiarne. In Germania, l’art. 12, par. 2, p. 11, dell’Umsatzsteuergesetz (USiG) limita l’aliquota ridotta al solo alloggio, imponendo l’aliquota ordinaria alle prestazioni non direttamente funzionali alla locazione, anche se remunerate con un prezzo unico. Le tre cause esaminate riguardano situazioni tipiche.
Le autorità fiscali tedesche hanno contestato l’applicazione dell’aliquota ridotta ai servizi accessori, sostenendo che questi dovevano essere tassati separatamente all’aliquota ordinaria del 19%, anche se inclusi in un pacchetto unico. Le ricorrenti hanno invocato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in particolare la sentenza Stadion Amsterdam (C-463/16), secondo cui una prestazione composta da più elementi, se percepita come unica dal consumatore, dovrebbe essere tassata con l’aliquota della prestazione principale.
L’Avvocato Generale sottolinea che la direttiva Iva riconosce agli Stati membri la “facoltà” di applicare l’aliquota ridotta solo a “elementi concreti e specifici” di una categoria di prestazioni, come già affermato nella sentenza Commissione/Francia (C-94/09). Nel caso di specie, la normativa tedesca rispetta sia la discrezionalità concessa agli Stati membri dall’art. 98 della direttiva Iva, sia il principio di neutralità fiscale. La scelta di tassare separatamente la colazione e altri servizi accessori, anche se offerti in un pacchetto unico, è legittima purché sia chiara, motivata e non arbitraria.
In particolare, la separazione delle aliquote evita distorsioni della concorrenza: se la colazione in hotel fosse tassata al 7%, i bar e ristoranti concorrenti, soggetti al 19%, sarebbero penalizzati.
L’Avvocato Generale precisa che, “anche se il consumatore percepisce il pacchetto come unico”, la normativa nazionale “può” prevedere la scomposizione ai fini Iva, a condizione che le prestazioni accessorie non siano inscindibili dalla principale. Nel caso di specie, la colazione, il parcheggio, il WiFi e il centro benessere sono servizi separabili e non indispensabili all’alloggio e, quindi, possono essere tassati con l’aliquota ordinaria.
L’Avvocato Generale suggerisce quindi alla Corte di “rispondere” che l’art. 98, par. 1 e 2 Direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’allegato III, categoria 12, “non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le strutture ricettive sono tenute a tassare prestazioni quali il servizio di prima colazione “all’aliquota ordinaria”, separatamente rispetto all’alloggio temporaneo, che beneficia di un’aliquota ridotta, anche se si tratta di prestazioni accessorie dipendenti rispetto all’alloggio temporaneo”.
Per le strutture ricettive italiane ed europee, la pronuncia, “se confermata dalla Corte”, legittima la prassi di applicare l’aliquota ordinaria a servizi accessori come la colazione, il parcheggio o il centro benessere, anche se offerti in un pacchetto unico con l’alloggio.
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