Paghe e contributi

15 Dicembre 2023

Conguaglio contributivo di fine anno (prima parte)

Si ritiene utile riepilogare i principali punti di attenzione per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio contributivo relative all'anno 2023, a cui saranno chiamati i datori di lavoro al termine del periodo d’imposta.

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, per i datori di lavoro si avvicina il periodo in cui dovranno effettuare le operazioni di conguaglio relative ai contributi previdenziali ed assistenziali, verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive e accertare l’imputazione all’anno di competenza degli elementi variabili della retribuzione imponibile. In attesa della consueta circolare Inps di fine anno, è opportuno riepilogare le fattispecie di maggior interesse e gli elementi che caratterizzano le operazioni relative al 2023.

Si ricorda che le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2023 (scadenza 16.01.2024), o con quella di competenza del mese di gennaio 2024 (scadenza 16.02.2024), senza oneri accessori, secondo le modalità che saranno indicate dall’Inps. I conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le relative operazioni potranno essere inserite nella denuncia di febbraio 2024 (scadenza di pagamento 18.03.2024), senza aggravio di oneri accessori.

Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024. Tali componenti si riferiscono ad eventi o alla presenza di elementi che comportano una variazione della retribuzione imponibile (ad esempio il pagamento di straordinari, indennità di trasferta o di missione, eventi di malattia, infortunio, permessi e congedi vari).

I datori di lavoro possono valorizzare gli elementi retributivi che comportano variazioni dell’imponibile e del versamento contributivo, nel mese successivo a quello in cui gli stessi si verificano; tuttavia, nell’ambito di ciascun anno solare, deve essere garantita la corrispondenza tra la retribuzione di competenza e quella assoggettata a contribuzione, quindi, gli elementi variabili indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2023), mentre per l’assoggettamento contributivo si considerano retribuzione del mese di gennaio 2024.

Il datore di lavoro dovrà rettificare in aumento o diminuzione la retribuzione imponibile con il flusso UniEmens e procedere al recupero della contribuzione non dovuta, a livello individuale, valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”.

Per quanto riguarda altre somme o valori corrisposti ai dipendenti, si ricorda che secondo il principio di armonizzazione delle basi imponibili (art. 6 D.Lgs. 314/1997), il prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base determinata a fini fiscali, pertanto occorre tenere conto anche del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. “fringe benefit”), se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro (per il 2023 elevato a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico che hanno prodotto apposita attestazione al datore di lavoro).

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