Paghe e contributi
06 Giugno 2025
L'Inps muta orientamento sul termine decadenziale del conguaglio delle integrazioni salariali ex art. 7, c. 3 D.Lgs. 148/2015, aderendo a un orientamento della Corte di Cassazione. Cosa cambia?
Il messaggio Inps 6.05.2025, n. 1410, non pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, sembra porre definitivamente fine a un’annosa questione. La questione attiene la decadenza semestrale del conguaglio delle integrazioni salariali ex art. 7, c. 3 D.Lgs. 148/2015. Assodato che tale decadenza non opera se il conguaglio è tempestivo, come si regola invece l’Inps in caso di erroneità del medesimo?
L’art. 7, c. 2 della riforma degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. 148/2015) prevede che l’integrazione salariale sia anticipata dal datore di lavoro e, in seguito, rimborsata dall’Inps o conguagliata con i debiti contributivi.
L’art. 7, c. 3 dispone poi che la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale di 6 mesi decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Tale disposizione si applica anche ai Fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di solidarietà residuale (FIS).