Diritto del lavoro e legislazione sociale

27 Agosto 2025

Contratti a termine: causali individuate dalle parti anche nel 2026

Fino al 2026, in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, sarà possibile stipulare, prorogare e rinnovare contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, per specifiche esigenze individuate dalle parti individuali.

La L. 8.08.2025, n. 118, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30.06.2025, n. 95, cd. decreto Economia, proroga, per la terza volta, il termine entro il quale le parti del contratto di lavoro (datore di lavoro e lavoratore), in assenza di previsioni della contrattazione collettiva, possono individuare le causali che consentono di apporre un termine superiore ai 12 mesi, ma non eccedente la durata massima di 24 mesi. La causale relativa agli accordi individuali è stata introdotta, per i contratti a termine ordinari o a scopo di somministrazione, in via transitoria, dall’art. 24, c. 1, del decreto lavoro (D.L. 4.05.2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3.07.2023, n. 85), che ha modificato il c. 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 15.06.2015, n. 8.

Soppresse le previgenti esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (lettera a) e le esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (lettera b), il legislatore, nella individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro, con la nuova lettera a) ha riaffermato, in via permanente, la prerogativa, riconosciuta alla contrattazione collettiva, di individuare i casi ammessi, a condizione che a determinarli siano i contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

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