Amministrazione e bilancio

19 Dicembre 2019

Correzione degli errori contabili

Procedura da seguire in base all'anno in cui viene rilevato il vizio, rilevante o non rilevante, rispetto a quello in cui è stato commesso, oltre che in base alla data di trasmissione della dichiarazione integrativa.

In questa sede vengono trattati due esempi ricorrenti nella società di capitali, di errori non rilevanti e di errori rilevanti, sotto il profilo contabile e fiscale, in osservanza dell’OIC 29.

Si ipotizzi per una società a responsabilità limitata che il 12.12.2019, ossia dopo la redazione del bilancio d’esercizio 2018, nonché dopo la trasmissione della dichiarazione dei redditi SC 2019X2018, (termine fissato al 30.11.2019, sabato, slittato quindi a lunedì 2.12.2019), sia emerso che, nel bilancio dell’esercizio 2018, non siano stati calcolati, per errore, gli ammortamenti delle macchine d’ufficio elettroniche di un’impresa commerciale, per 1.000 euro. Di primo acchito, si deduce che l’errore non è rilevante, non comportando tale importo, data l’esiguità, una variazione del bilancio dell’esercizio in cui è stato commesso l’errore contabile; in questo caso, la correzione avverrà a conto economico nell’esercizio 2019, in cui è stato individuato l’errore contabile, con l’incremento del fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche. Sotto il profilo fiscale si evidenzia che, qualora la presentazione della dichiarazione integrativa ai fini redditi (occorrendo anche la dichiarazione integrativa ai fini Irap) avvenga entro il termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni redditi (e Irap), relative all’anno d’imposta successivo (nel nostro caso, entro il 30.11.2020, ossia entro la data di scadenza già fissata per la trasmissione delle dichiarazioni relative all’anno 2019), non occorrerà compilare il quadro DI, poiché tale differenza d’imposta sarà ricompresa nel rigo RN19 (modello Redditi SC 2020×2019) in cui si indica il credito derivante dalla precedente dichiarazione.

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione integrativa a favore sia trasmessa oltre il termine del 30.11.2020, per esempio a dicembre 2020, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui è stata trasmessa la dichiarazione integrativa a favore, dovrà essere compilato anche il quadro DI, che accoglie il minor debito o il maggior credito, pari a 240 euro, a titolo di Ires, ossia il 24% di 1.000 euro, quale errore non rilevante. Tale minor debito a titolo di Ires, sarà portato in diminuzione dell’imposta Ires dovuta per l’anno d’imposta 2020.

Si ipotizzi, ora, che per una Srl, nell’anno 2018, siano state rilevate rimanenze finali di magazzino, per un errore di calcolo matematico, di un importo superiore di 50.000 euro, rispetto alle effettive rimanenze da contabilizzare in bilancio chiuso al 31.12.2018. È palese che si tratta di un errore rilevante, dato l’importo, e che tale errore può determinare decisioni diverse dell’assemblea dei soci che approva il bilancio; sarà dunque a discrezione dell’organo amministrativo sottoporre ai soci la possibilità di annullare la delibera di avvenuta approvazione del bilancio errato, redigere un nuovo bilancio dell’esercizio corretto relativo all’anno 2018 e depositarlo al Registro delle Imprese. Si evidenzia che, con l’utilizzo del conto di patrimonio netto “Avanzo Utili” (oppure una voce di patrimonio netto, ritenuta più appropriata) a storno parziale delle rimanenze finali, per correggere l’errore rilevante, l’utile d’esercizio non cambia.

Si dovrà presentare una dichiarazione integrativa a favore per il recupero delle maggiori imposte versate in relazione all’errore rilevante, per l’errata quantificazione delle rimanenze finali dell’esercizio, procedendo come già segnalato. Si evidenzia che, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E/2002, se la dichiarazione integrativa a favore viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti dall’accertamento (nel nostro esempio entro 5 anni, ossia entro il 31.12.2024) non è sanzionabile.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits