Amministrazione e bilancio

28 Aprile 2022

L’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio

Sia per le S.p.a., sia per le S.r.l, ai sensi dell’art. 2434-bis c.c., non possono essere impugnate le deliberazioni di approvazione del bilancio, dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

Come risaputo, le società di capitali italiane e spiccatamente le S.r.l. sono caratterizzate da una compagine sociale ristretta, quasi sempre composta da pochi soci, spesso legati da vincoli familiari. Tenuto conto che le deliberazioni sono vincolanti anche per i soci di minoranza, ancorché questi ultimi abbiano espresso un voto contrario, l’unico modo per opporsi alla volontà del socio di maggioranza è quello di impugnare le delibere assembleari, qualora si riscontrino dei profili di illegittimità. Dunque, quale migliore occasione per sollevare questioni dell’assemblea avente quale ordine del giorno l’approvazione del bilancio d’esercizio 2021, ormai imminente!?

Innanzitutto, occorre evidenziare che per l’impugnazione delle delibere di bilancio, è competente la Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale. Di norma, l’impugnazione viene promossa con un atto di citazione presentato al Tribunale competente territorialmente in relazione alla sede legale della società. Un bilancio può essere impugnato per 2 ordini di motivi:

  • violazione delle regole di redazione del bilancio;
  • violazione delle regole procedurali per la formazione del bilancio.

Le deliberazioni della s.p.a. e della s.r.l. possono essere impugnate quando sono invalide, dovendosi distinguere tra “nullità” e “annullabilità” delle delibere. Nello specifico, sono annullabili le deliberazioni assunte in violazione di regole legali e di norme statutarie, mentre sono nulle le deliberazioni adottate in mancanza di convocazione, in mancanza di un verbale regolarmente redatto, oltre che con un oggetto impossibile o illecito. Bisogna considerare che, secondo l’art. 2479-ter, c. 3, c.c., “le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni”.

Per quanto riguarda l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, l’art. 2434-bis, c. 1, c.c. così dispone: “le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”. La disposizione si applica anche alla s.r.l. I casi di nullità sono i più gravi. Il motivo più ricorrente di impugnativa di delibera sociale si ha nel caso in cui le decisioni dei soci “non sono prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo”, come previsto dall’art. 2479-ter, c. 1, c.c. per la S.r.l. e dall’art. 2377, c. 2, c.c. per la S.p.a.

In casi più gravi, potrà essere fatta valere la nullità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio.

Si tratta di cause da valutare caso per caso, in relazione alla capacità di alterare la rappresentazione chiara e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Per quanto riguarda l’interesse ad agire, per la nullità della delibera di approvazione del bilancio, a titolo di esempio, si ritiene che il socio potrebbe essere indotto in errore dall’inesatta informazione fornita dal bilancio d’esercizio e dall’alterazione della realtà, o dall’incompletezza dell’esposizione dei dati da cui può derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione sociale. In caso di annullabilità, le disposizioni codicistiche elencano in modo preciso i soggetti legittimati a proporre la relativa azione: si tratta degli amministratori, dei membri del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale. A questi si aggiungono i soci assenti, dissenzienti o astenuti che (salvo diversa previsione statutaria), possiedono tante azioni, aventi diritto di voto, con riferimento alla deliberazione, che rappresentino anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale, nelle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio e il 5% nelle altre.

La società può evitare la dichiarazione di annullamento/nullità sostituendo la delibera viziata con un’altra non viziata (art. 2377, c. 8, c.c.). Del caso specifico si è occupato il Tribunale di Milano, con la sentenza del 12.11.2018; fu il Giudice, una volta pendente la causa, a sollecitare una nuova delibera di bilancio, assunta secondo i dettami di legge, sostitutiva di quella precedente. La società riapprovò il bilancio, comprensivo delle rettifiche che tenevano conto dei rilievi mossi dalla socia impugnante.

A parere di chi scrive, tenendo presente i potenziali dissidi tra soci che potrebbero sfociare a breve termine, in un periodo in cui i bilanci non sono sicuramente con risultati ottimali, post pandemia, occorre valutare se redigere per l’esercizio 2021 un bilancio super-semplificato, privo di nota integrativa, ricorrendone i requisiti, oppure preferire un bilancio abbreviato, ma con la nota integrativa, in cui rendere tutte le informazioni necessarie previste dalla normativa.

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