Società e contratti

21 Gennaio 2021

Trasformazione società di persone in società di capitali

La situazione economica attuale e quella che si prospetta a breve termine potrebbero rendere opportuna tale valutazione. Tra gli aspetti da considerare, la sorte dei debiti pregressi e il diritto di recesso del socio dissenziente.

Tenuto conto delle scadenze fiscali, occorre anche trovare il tempo per esaminare la situazione patrimoniale/economica 2020 delle società clienti di studio, soprattutto con il procrastinarsi della pandemia Covid-19. Ormai, infatti, non è più consigliabile proseguire un’attività sotto la veste di società di persone, soprattutto per la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. In effetti non si tratta di una responsabilità in via principale, bensì sussidiaria, poiché il soggetto giuridico titolare del rapporto obbligatorio è pur sempre la società.

La trasformazione da società di persone in società di capitali (c.d. trasformazione omogenea progressiva) è disciplinata dall’art. 2500-quinquies C.C., secondo cui tale operazione non libera i soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte prima della data in cui ha effetto la trasformazione, ossia prima della data di iscrizione della delibera al Registro delle Imprese territorialmente competente. È possibile derogare a tale regola con il consenso dei creditori sociali, che possono liberare i soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte prima della trasformazione. Secondo il c. 2 del medesimo art. 2500-quinquies, per ottenere il consenso dei creditori occorre che la comunicazione di avvenuta trasformazione societaria e richiesta di liberazione dalla responsabilità illimitata, venga fatta con una modalità tale da ottenere la prova di avvenuto ricevimento della comunicazione, tra cui la lettera raccomandata A/R (telegramma, fax, posta elettronica certificata, quali modalità intervenute con l’innovazione tecnologica non sono contemplate dalla norma, ma sono sicuramente atte a comprovare l’avvenuto ricevimento da parte del creditore sociale).

Ad avvenuta trasformazione, qualora il creditore non dia riscontro entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione inviata dalla società, vige il silenzio/assenso, ossia i soci sono liberati dalle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla data della trasformazione societaria, come poc’anzi precisato. Si evidenzia che non è necessario l’invio della comunicazione a tutti i creditori sociali, poiché si possono scegliere i creditori cui inviare detta comunicazione. Per esempio, a parere di chi scrive, sortirebbe un effetto negativo trasmettere la comunicazione alle banche, certamente “super garantite” con garanzie reali/personali prestate dai soci, nel periodo di vigenza della società di persone.

La trasformazione di una società di persone in società di capitali viene deliberata con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la partecipazione agli utili, tenuto conto che al socio che non ha partecipato alla decisione spetta il diritto di recesso. L’art. 2500-ter C.C. si riferisce al socio dissenziente, al socio che si è astenuto dal voto, oppure al socio che non ha partecipato alla decisione assembleare inerente alla trasformazione, poiché era assente. Il diritto di recesso potrà essere esercitato soltanto dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di avvenuta trasformazione.

L’art. 2473, c. 3, C.C. detta le regole per la valutazione della quota del socio recedente, chiarendo che il relativo rimborso deve avvenire tenuto conto del valore di mercato della partecipazione alla data del recesso. L’erogazione della somma per il rimborso della quota societaria potrà avvenire entro il termine di 180 giorni dalla data in cui è stato esercitato il diritto di recesso; il rimborso può concretizzarsi anche con l’acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o da parte di un terzo, nel rispetto delle previsioni statutarie. Qualora detto acquisto non sia di interesse, né per i soci, né per eventuali terzi, la società rimborsa la quota utilizzando le riserve disponibili del patrimonio netto e il capitale sociale. Nel caso in cui, per effetto dell’utilizzo del capitale sociale, il suo importo scenda al di sotto del minimo legale, la società viene messa in liquidazione. Ne deriva che il socio recedente è penalizzato, poiché perde il diritto di recesso e di conseguenza partecipa alla liquidazione della società con gli altri soci.

Dal Covid-19 potrebbero pertanto derivare opportunità di consulenze per trasformazioni societarie o per la valutazione della quota di un potenziale socio recedente.

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