Diritto privato, commerciale e amministrativo

16 Luglio 2020

Tutto sul socio che non versa l'aumento

Diritti, doveri e rischi. A tutela della società cliente di studio, può essere opportuno far stipulare ai singoli soci una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia del conferimento da effettuare.

Nel corso della vita di una società, sono molteplici le situazioni in cui si presenta la necessità di deliberare un aumento del capitale sociale. Nella fase post Covid-19, per esempio, si prevedono perdite di esercizio 2020 pressoché certe ed è probabile che entro fine anno molte società procedano in tal senso. Dopo la delibera dell’assemblea di aumento del capitale sociale, gli amministratori provvedono a richiedere ai soci i versamenti, di norma entro i 30 giorni successivi, come da rogito notarile. Nel caso in cui un socio risulti moroso nel versamento dovuto in seguito alla sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, non può essere escluso dalla società; conserva il diritto di controllo sugli affari sociali e di ispezione dei documenti contabili, ai sensi dell’art. 2476, c. 2, C.C. Lo stabilisce la sentenza 21.01.2020, n.1185, della Corte di Cassazione.

L’assemblea dei soci di una Srl aveva deliberato, ai sensi dell’art. 2481-bis C.C., un aumento a pagamento del capitale sociale offerto in sottoscrizione ai soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute. Il socio ricorrente, che aveva versato interamente la quota di sottoscrizione del capitale sociale di costituzione della società ed era privo di debiti pregressi nei confronti della società, a qualunque titolo, aveva sottoscritto per intero la quota di capitale offertogli, pagando immediatamente il 25%, ai sensi dell’art. 2464, c. 2 C.C. Tuttavia, allo scadere del termine dei 30 giorni previsto dalla legge per il versamento dei decimi residui, il socio risultava inadempiente. Di conseguenza, l’amministratore, in assenza di compratori, aveva disposto l’esclusione del socio e l’assemblea aveva deliberato la riduzione del capitale sociale, con ulteriori costi di rogito notarile, ex art. 2466, c. 3 C.C. Secondo tale norma, gli amministratori, decorso il termine fissato per il recupero dei decimi residui del capitale sociale, hanno la possibilità di percorre due strade.

La prima consiste nell’avviare una causa nei confronti del socio moroso per recuperare i conferimenti; la seconda prevede la vendita della quota, a rischio e pericolo del socio. Qualora l’organo amministrativo scelga di percorrere quest’ultima via, dovrà, prima di tutto, offrire la quota agli altri soci, in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In subordine, qualora manchino offerte di acquisto degli altri soci, si dovrà procedere alla vendita all’incanto, se prevista dall’atto costitutivo. L’art. 2466, c. 3 C.C. prevede che, se la vendita in danno non ha esito positivo per mancanza di compratori, alla società non resta che escludere il socio, trattenendo le somme da questi versate. Ne consegue la necessaria riduzione del capitale sociale, in misura corrispondente.

Nella causa civile instaurata dal socio moroso, veniva richiesta la restituzione della somma già versata, nonché il risarcimento del danno per il rifiuto all’esibizione dei documenti sociali. La Cassazione ha chiarito due punti essenziali: 1) non può essere escluso il socio moroso per inadempimento della quota sottoscritta in relazione all’aumento di capitale sociale; 2) l’inadempimento del socio moroso, sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento di capitale sociale, impedisce al medesimo di esprimere il voto nelle decisioni e deliberazioni dell’assemblea dei soci, pur potendovi partecipare, ma non sospende gli altri diritti amministrativi; ciò comporta che il socio moroso conservi il diritto di controllo sugli affari sociali, potendo intervenire nelle discussioni assembleari e ispezionare in qualunque momento i documenti sociali.

Secondo l’art. 2464 C.C., è possibile sostituire il versamento in denaro con la stipula di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria di importo almeno corrispondente al conferimento da effettuare. Di contro, l’art. 2464, c. 5 C.C., prevede che le quote corrispondenti ai conferimenti dei beni in natura o dei crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione, ossia all’atto del trasferimento del diritto oggetto del conferimento medesimo.

Occorre senz’altro una consulenza extracontrattuale alla società cliente per prevenire un contenzioso tra soci, oltre che evitare importanti spese notarili alla società, nell’eventualità in cui uno o più soci non provvedano a versare la propria quota di aumento.

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