Amministrazione e bilancio
05 Novembre 2025
Il Garante privacy interviene su una questione di rilevante interesse: l'ex datore di lavoro è obbligato a consegnare gli attestati dei corsi di formazione erogati dallo stesso o dal precedente datore di lavoro?
Con il provvedimento dell’11.09.2025, n. 571, il Garante per la protezione dei dati personali affronta una questione di rilevante interesse: l’obbligo di consegna degli attestati dei corsi di formazione effettuati e del certificato medico di idoneità rilasciato all’ex dipendente dal medico competente all’esito della visita medica periodica.
Il procedimento dinanzi all’Autorità prende le mosse dal reclamo presentato da una lavoratrice dipendente e dimissionaria nei confronti della ex datrice di lavoro, una società operante nel settore della ristorazione, per l’asserito mancato rispetto del diritto di accesso ai propri dati personali, in particolare agli attestati di formazione professionale e al certificato medico di idoneità.
La reclamante aveva presentato le proprie richieste, a voce e via e-mail, senza ricevere tempestivo e idoneo riscontro da parte della ex datrice di lavoro che aveva addotto, a sua discolpa, di essersi “trovata in difficoltà” data la circostanza che l’attestato riguardava i corsi di formazione erogati dal precedente datore di lavoro. Solo dopo aver ricevuto l’invito da parte del Garante privacy, la società, a mezzo PEC, aveva inviato, alla lavoratrice reclamante, la documentazione richiesta.
In via generale, evidenzia il Garante, gli attestati dei corsi di formazione del lavoratore contengono dati personali riferiti allo stesso, ai quali l’interessato ha diritto di accedere ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (Ue) 2016/679.
La società ex datrice di lavoro:
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
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