Diritto del lavoro e legislazione sociale
23 Luglio 2025
La sentenza 21.07.2025, n. 118 dichiara incostituzionale il limite massimo previsto per le indennità risarcitorie nelle piccole imprese, mantenendo però il dimezzamento per i datori sotto i 15 dipendenti.
Nelle piccole imprese che non raggiungono i requisiti dimensionali dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (meno di 15 dipendenti per unità produttiva o 60 complessivi), quando un licenziamento viene dichiarato illegittimo, il risarcimento al lavoratore non può superare le 6 mensilità di stipendio. Questo tetto massimo, stabilito dal D.Lgs. 23/2015, è stato messo in discussione dal Tribunale di Livorno durante un caso concreto: una società con 14 dipendenti aveva licenziato un lavoratore per motivi disciplinari, ma il licenziamento si era rivelato illegittimo. Secondo il Tribunale livornese, una tutela standardizzata basata esclusivamente sul numero dei dipendenti non garantisce un ristoro adeguato e non svolge funzione dissuasiva verso comportamenti scorretti dei datori di lavoro.
Le censure sono state formulate riferendosi agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, oltre all’art. 24 della Carta sociale europea, che riconosce ai lavoratori licenziati senza giusta causa il diritto a un congruo indennizzo. L’Avvocatura dello Stato ha chiesto l’inammissibilità della questione, richiamando la discrezionalità legislativa e il precedente della sentenza n. 183/2022, mentre l’Associazione Comma 2 ha sostenuto la fondatezza della questione con un parere amicus curiae.
Decisione della consulta – La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il tetto massimo delle 6 mensilità, mantenendo invece il dimezzamento delle indennità per i datori di lavoro sotto i 15 dipendenti. La pronuncia parzialmente caducatoria ha quindi eliminato solo il limite fisso, preservando la distinzione tra imprese di diverse dimensioni.