Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Maggio 2024
La C.G.T. Liguria (sentenza n. 143/2024) ribadisce che l’atto di recupero di un credito per ricerca e sviluppo non indicato in dichiarazione e notificato oltre i termini ordinari di accertamento è illegittimo per decadenza dei termini.
L’Agenzia delle Entrate notificava un atto di recupero relativo a un credito per ricerca e sviluppo, ritenuto presuntamente inesistente, in quanto non indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di utilizzo in compensazione. L’atto veniva notificato oltre il termine ordinario di accertamento. La società contribuente impugnava la pretesa eccependo, tra i vari motivi di ricorso, la decadenza dei termini dell’azione accertatrice.
Il giudizio di primo grado respingeva il ricorso richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 22673/2014, che aveva stabilito il principio secondo il quale il beneficiario decade dalla possibilità di fruizione del credito d’imposta ove non indichi il credito nella dichiarazione relativa al periodo di concessione del beneficio. La contribuente proponeva appello, ribadendo la decadenza dell’azione accertatrice e richiamando, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 34419/2023.