Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

02 Novembre 2022

Cumulo tra diversi incentivi PNRR se non si supera il 100% del costo

Dopo il chiarimento della circolare Mef n. 33/2021, un’ulteriore conferma arriva da una risposta a interpello da parte della Direzione regionale delle Entrate della Sardegna.

In merito alla cumulabilità di agevolazioni per gli investimenti 4.0, erano sorte alcune problematiche di natura interpretativa in relazione al divieto di doppio finanziamento previsto per gli incentivi finanziati nell’ambito del Pnrr.

Il Mef, con la circolare 31.12.2021, n. 33, ha precisato che il divieto di doppio finanziamento stabilisce che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato 2 volte tramite fonti di finanziamento pubbliche; il cumulo è invece un concetto diverso e si riferisce alla possibilità di diverse forme di sostegno di essere utilizzate in maniera “complementare” a copertura di differenti quote di un investimento o di un progetto. In altri termini, è consentito cumulare su un unico investimento fonti differenti, a patto che il sostegno non copra lo stesso costo.

Non si incorre quindi nel divieto di doppio finanziamento previsto dalle norme comunitarie se si “sommano” diversi incentivi coperti dal Pnrr sul medesimo investimento, a patto che il beneficio complessivamente ottenuto non superi il 100% del costo.

Le vigenti agevolazioni sugli investimenti prevedono (art. 1, c. 1059 L. 178/2020) che, in presenza di acquisti sui quali sono stati concessi contributi in base ad altre norme, il credito di imposta si calcoli applicando le aliquote di legge al costo al lordo di tali contributi, a condizione che il cumulo non porti il totale del beneficio a superare il 100% del costo; nel conteggio si deve peraltro tenere conto anche del risparmio fiscale che deriva dalla non imponibilità del credito di imposta. La circolare 9/E/2021 ha precisato che, per effettuare questa verifica, occorre sommare i contributi al credito di imposta “maggiorato del risparmio di imposta”. Tradotto in numeri, si avrà la seguente formula (Srl con tax rate del 27,9%): [% contributo + (% credito di imposta x 127,9%)] < 100% (127,9% è la maggiorazione della aliquota del credito di imposta per tenere conto del “risparmio fiscale”).

Taluni contribuenti hanno però sollevato dubbi sull’effettiva applicazione matematica del principio. In un interpello inedito indirizzato alla direzione regionale della Sardegna (921-248/2022), si chiede, in particolare, se le percentuali del credito d’imposta 4.0 colpiscano sempre il totale del costo o solo la quota residua, vale a dire quella che non ha beneficiato di altri incentivi. Ad esempio, nel caso di un investimento che ha fruito di un contributo del 30%, si chiede se il tax credit 4.0 si calcoli sempre su 100 oppure solo su 70. La Dre della Sardegna sottolinea, richiamando la citata circolare del Mef, che il cumulo è consentito con l’unico limite di non finanziare con più agevolazioni oltre il 100% del costo.

Seguendo quindi l’interpretazione ministeriale confermata dalla Dre, la percentuale del credito (40% per investimenti fino a 2,5 milioni effettuati nel 2022) si applicherà al costo totale (100), dovendosi poi verificare il rispetto del limite [30 + (40 x 127,9%)] = 81,16%, che è inferiore al 100%.

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