Finanza e banche

24 Dicembre 2021

PNRR con divieto di doppio finanziamento?

Il divieto di cumulo degli incentivi in ambito PNRR con altri programmi dell'Ue, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale risulta ancora poco chiaro. È indispensabile un tempestivo intervento normativo.

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In tema di finanza agevolata, diventa sempre più rilevante valutare attentamente la cumulabilità dei contributi: risulta, quindi, indispensabile analizzare non solo la distinzione tra aiuti di Stato, aiuti in deroga (de minimis e temporary framework), aiuti a carattere generale e aiuti nell’ambito del PNRR, ma anche la natura della fonte del contributo.

A tal riguardo, il Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede una specifica disposizione in riferimento al cumulo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che potrebbe avere delle ripercussioni consistenti anche su misure già in essere. Il citato Regolamento prevede il divieto del doppio finanziamento nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione Europea; in particolare, l’art. 9 rubricato “Addizionalità e finanziamento complementare” precisa che “Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.

Inoltre, nei Considerando del citato Regolamento, viene specificato che “Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. [..]” e viene anche ribadito il concetto, già espresso all’art. 9, che “I progetti di riforma e di investimento finanziati nell’ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.

Le citate disposizioni sembrano far riferimento in via esclusiva al divieto di cumulo con altri Programmi

dell’Unione Europea, lasciando numerosi dubbi in merito al doppio finanziamento con le altre misure previste dal PNRR.

Sul tema è intervenuto anche il MEF con la circolare 14.10.2021, n. 21: l’obbligo di assenza del doppio finanziamento è stato interpretato in maniera molto restrittiva, chiarendo che non ci deve essere “una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”. Emerge un divieto assoluto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli altri Programmi europei, sia con le altre misure finanziate con le risorse del PNRR, sia con le risorse ordinarie previste dal Bilancio statale. Il divieto, quindi, è più ampio rispetto a quanto previsto dal Regolamento UE 2021/241.

Risulta doveroso precisare che la circolare interpretativa non è un atto vincolante a livello giuridico: è un documento di prassi interna e risulta non vincolante per i contribuenti e per i giudici; non costituisce fonte di diritto (Corte di Cassazione, sentenza 5137/2014).

La conferma ufficiale dell’interpretazione restrittiva del MEF comporterebbe un significativo cambiamento per le imprese: verrebbe meno, infatti, la possibilità di ricevere altri aiuti sulle stesse spese e sarebbe possibile partecipare a una sola agevolazione.

In questo caso, ci si chiede se viene leso il principio di pari opportunità quando uno Stato membro stabilisce regole più restrittive di altri Paesi Ue, imponendo limiti che altri non hanno. Il solito e annoso problema, finora irrisolto.

La materia risulta complessa e delicata; i punti oscuri restano ancora molti. Si attendono i dovuti chiarimenti che dovrebbero arrivare, con buona probabilità, nella legge di Bilancio in approvazione entro fine anno.

Il divieto di cumulo inserito dal Mef apre scenari complicati da gestire, data la mole delle richieste di agevolazioni già in essere: è proprio il caso di dire che, come al solito, i professionisti devono brancolare nel buio.

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