Altre imposte indirette e altri tributi

04 Novembre 2022

Dal modello aiuti Covid al quadro RS

Dopo la semplificazione del modello di autocertificazione degli aiuti di Stato si torna a dover compilare il quadro RS.

Grazie alla possibilità di evitare la compilazione del quadro A del modello di dichiarazione degli aiuti barrando la nuova casella “ES, si ripropone, con forza, la necessità di indicare gli aiuti di Stato del 2021 nel prospetto contenuto nei righi RS401 e RS402 del modello Redditi 2022.

Questo scenario è ribadito anche nelle istruzioni al nuovo modello aiuti semplificato dal provvedimento direttoriale del 25.10.2022.

Il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli Redditi 2022, recitano testualmente le istruzioni, va compilato anche nel caso in cui sia barrata la casella “ES” nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000” (da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework).

Grazie a tale semplificazione, continuano le istruzioni, non va compilato il quadro A (con l’esclusione dei righi relativi agli aiuti Imu che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti) e, quindi, non possono essere fornite le informazioni di cui ai campi 5 e 6 del predetto quadro, ove ovviamente previste.

Semplificando un adempimento, in buona sostanza, se ne complica inevitabilmente un altro.

Ma le nuove istruzioni al modello aiuti della sezione 3.1 del Temporary Framework, si occupano, per la verità, anche del caso di quei contribuenti che, senza attendere le semplificazioni poi arrivate, hanno già inviato il modello Redditi 2022 senza compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

In queste situazioni le strade percorribili sono essenzialmente due:

  • la prima consiste nel non avvalersi della clausola di esenzione facoltativa del quadro A (casella ES) e compilare lo stesso con le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6);
  • l’altra possibilità, la più conveniente a parere di chi scrive, è quella di sfruttare comunque la modalità “semplificata di compilazione della Dichiarazione aiuti del TF, barrando la predetta casella ES, e presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa (dopo il 30.11) riportando nel prospetto aiuti di Stato quelli non indicati nel modello originario per effetto della semplificazione possibile fra le 2 dichiarazioni.

La seconda soluzione (modello Redditi 2022 correttivo o integrativo) deve essere preferita per una serie di ragioni:

  • il prospetto degli aiuti di Stato non è redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pertanto non espone il contribuente, in caso di errori o omissioni, a sanzioni penali;
  • il prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS riguarda soltanto il periodo d’imposta 2021 e non tutto il periodo ombrello di vigenza del Temporary Framework, ovvero 1.03.2020-30.06.2022.

Molti degli aiuti di Stato elencati nel quadro A del modello di autocertificazione ora semplificato sono infatti riferiti a elementi già usufruiti dalle imprese nell’anno 2020 e come tali già indicati nel rigo RS401 del modello Redditi 2021. Per questi ultimi, ovviamente non vi è adesso alcun obbligo di dichiarazione in nessuno dei 2 modelli.

Stesse conclusioni anche per gli aiuti di Stato che sono stati ricevuti dagli operatori economici nel periodo 1.01-30.06.2022. Per questi sarà il modello Redditi 2023 la sede nella quale gli stessi dovranno essere riportati.

Torna di moda, dunque, la compilazione dei righi RS401 e RS402. Uno sforzo senza dubbio minore rispetto alla compilazione del quadro A del modello di autocertificazione degli aiuti Covid.

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