Amministrazione del personale

30 Gennaio 2023

Prospetto informativo disabili entro il 31.01.2023

Le aziende con almeno 15 dipendenti sono tenute a inviare telematicamente il prospetto informativo disabili, nel caso di cambiamenti rilevanti della situazione occupazionale.

Il 31.01.2023 rappresenta il termine ultimo per l’invio, ai sensi dell’art. 9, c. 6 L. 68/1999, del prospetto informativo disabili da parte delle aziende che impiegano almeno 15 dipendenti e che hanno registrato, entro il 31.12.2022, cambiamenti della situazione occupazionale tali da incidere sul computo della quota di riserva.

La quota di riserva – I datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda:

  • da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore;
  • da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori;
  • oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati, con anche l’onere di assumere i soggetti indicati dall’art. 18, c. 2 L. 68/1999 nelle misure indicate dalla normativa medesima.

Rispetto a quanto sopra, comunque, esistono una serie di eccezioni: le aziende che hanno in essere procedure di CIGS o licenziamento collettivo, per esempio, sono sospese dall’obbligo di assunzione; i datori di lavoro con più di 35 dipendenti e la cui attività sia caratterizzata da faticosità, pericolosità (anche con riferimento alle condizioni ambientali) o comunque da particolari modalità di svolgimento – e che per tali motivi siano impossibilitati ad occupare l’intera percentuale di lavoratori diversamente abili – hanno facoltà di presentare motivata domanda di esonero parziale (massimo il 60% della quota di riserva) dall’obbligo al Servizio collocamento disabili della Provincia territorialmente competente; infine, la normativa prevede una serie di esclusioni dall’obbligo, specie con riferimento ai casi seguenti:

  • aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo, terrestre, incluse le aziende di raccolta e trasporto rifiuti, e nel settore dell’autotrasporto relativamente al personale viaggiante e navigante;
  • aziende edili, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
  • datori di lavoro pubblici e privati del settore degli impianti a fune in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
  • partiti politici, organizzazioni sindacali, organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, della assistenza, della beneficenza (IPAB) e della riabilitazione nonché gli Enti e le Associazioni di arte e cultura e gli istituti scolastici religiosi;
  • servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

Computo lavoratori ed eccezioni – Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, nel computo aziendale rientrano tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (in proporzione all’orario, nel caso di part time), con l’eccezione di alcuni lavoratori, tra cui:

  • disabili occupati ai sensi della L. 68/1999;
  • occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (o anche oltre 6 mesi, se assunti per ragioni sostitutive);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • dirigenti;
  • somministrati;
  • assunti per attività da svolgersi all’estero;
  • a domicilio;
  • in telelavoro (nel caso di smart working, invece, sono regolarmente computati);
  • apprendisti.

Modalità di invio e contenuto del prospetto informativo – Con riferimento al prospetto informativo, il datore di lavoro soggetto all’obbligo di collocamento deve inviarlo ai Servizi territorialmente competenti, tramite gli appositi servizi telematici, direttamente o per mezzo di un soggetto abilitato.

Nel caso in cui il datore adempia direttamente sarà necessario fare una distinzione: se la sede legale e le unità produttive sono ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma, il prospetto dovrà essere inviato al servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza; nel caso in cui, invece, la sede legale e le unità produttive dell’azienda siano ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, l’invio dovrà essere effettuato al Servizio informatico ove è ubicata la sede legale.

A seguito dell’invio, verrà rilasciata una ricevuta contenente data e ora di ricezione.

Più nel dettaglio, il prospetto, prendendo a riferimento la situazione al 31.12.2022, deve riportare i dati seguenti:

  • numero complessivo dei lavoratori dipendenti a livello nazionale e per singola Provincia;
  • numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l’indicazione del sesso, dell’età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
  • numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di somministrazione, a domicilio o con telelavoro;
  • numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie dell’art. 18, c. 2 L. 68/1999;
  • elenco dei posti di lavoro e delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
  • altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.

Importante sottolineare come il modello 2023 non abbia subìto modifiche rispetto a quello dell’anno precedente.

Apparato sanzionatorio – Nel caso di mancato o ritardato invio del prospetto informativo, è prevista una sanzione amministrativa di € 702,43 (maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo).

La mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili, invece, pur non essendo soggetta alla sanzione prevista per mancato o ritardato invio, può essere ricondotta alla fattispecie che punisce i comportamenti che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro.

Nel caso dei gruppi d’impresa, per i quali è possibile operare la compensazione territoriale, le singole aziende facenti parte del gruppo e interessate dalla compensazione devono presentare il prospetto informativo tutti gli anni, anche quando non sono intervenuti nell’anno precedente cambiamenti della situazione occupazionale.

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