Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Aprile 2024
Il ricorso illegittimo al distacco o all’appalto può costare caro alle aziende. Il Decreto PNRR prevede sanzioni significativamente rafforzate sia per chi fornisce che per chi utilizza i lavoratori e l’estensione del principio di responsabilità solidale.
Il D.L. 19/2024 con l’art. 29, c. 3 ha incrementato le sanzioni in materia di sicurezza e contrasto al lavoro sommerso, prevedendo un aumento generalizzato del 30% delle sanzioni di cui all’art. 3 D.L. 12/2002 e del 20% per le altre violazioni. I successivi cc. 4 e 5 modificano la disciplina sanzionatoria in materia di appalti, distacchi e somministrazioni illecite e fraudolente.
In particolare, l’incremento del 20% riguarda le fattispecie in cui il ricorso a particolari tipologie di esternalizzazione dell’attività, non può essere considerato “genuino” perché non rispetta le condizioni previste dalla legge. Più precisamente, ci riferiamo alle ipotesi della somministrazione fraudolenta di manodopera che si realizza quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o della contrattazione collettiva; dell’appalto (art. 29, c. 1 D.Lgs. 276/2003) e del distacco (art. 30, c. 1 D.Lgs. 276/2003) privi dei requisiti di legge.
Ricordiamo che per la sussistenza di un appalto genuino è necessario che vi sia, relativamente all’appaltatore, assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d’impresa nonché la realizzazione di un autonomo risultato, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro (ex pluris Cass. 7.07.2022, n. 21501).